Art. 19 · Revisione dell’inventario

Art. 19

Revisione dell’inventario

In vigore dal 21 mag 2013
Revisione dell’inventario 1.   La Commissione sottopone a una revisione completa i dati dell’inventario nazionale trasmessi dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 4, del presente regolamento per determinare l’assegnazione annuale di emissioni di cui all’, paragrafo 2, quarto comma, della decisione n. 406/2009/CE, ai fini dell’applicazione degli del presente regolamento e al fine di monitorare il conseguimento da parte degli Stati membri dei loro obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi degli della decisione n. 406/2009/CE negli anni in cui è effettuata una revisione completa. 2.   Iniziando con i dati comunicati per l’anno 2013, la Commissione sottopone a una revisione annuale i dati dell’inventario nazionale trasmessi dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento, che sono pertinenti al fine di monitorare la riduzione o limitazione delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri ai sensi degli della decisione n. 406/2009/CE e il conseguimento di ogni altro obiettivo di riduzione o limitazione di gas a effetto serra stabilito dalla legislazione dell’Unione. Gli Stati membri partecipano pienamente a tale processo. 3.   La revisione completa di cui al paragrafo 1 comprende: a) controlli tesi a verificare la trasparenza, l’accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni trasmesse; b) controlli tesi a individuare casi in cui i dati dell’inventario sono preparati in modo non coerente con i documenti di orientamento della convenzione UNFCCC o con le norme dell’Unione; nonché c) se del caso, il calcolo delle eventuali correzioni tecniche che risultassero necessarie, in consultazione con gli Stati membri. 4.   Le revisioni comprendono i controlli di cui al paragrafo 3, lettera a). Se richiesto da uno Stato membro in consultazione con la Commissione o qualora tali controlli facciano emergere problemi significativi, quali: a) raccomandazioni risultanti da precedenti revisioni dell’Unione o della convenzione UNFCCC cui non sia stata data attuazione o domande alle quali non sia stata data una spiegazione da uno Stato membro; o b) sovrastime o sottostime relative ad una categoria fondamentale nell’inventario di uno Stato membro; la revisione annuale per lo Stato membro interessato comprende altresì i controlli di cui al paragrafo 3, lettera b), al fine di consentire l’esecuzione dei calcoli previsti al paragrafo 3, lettera c). 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i tempi e le misure per la realizzazione della revisione completa e della revisione annuale di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresi i compiti previsti dai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, e per garantire la debita consultazione degli Stati membri riguardo alle conclusioni delle revisioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 6.   Dopo il completamento della revisione, la Commissione, attraverso un atto di esecuzione, determina la somma totale delle emissioni dell’anno corrispondente calcolata in base ai dati di inventario corretti per ogni Stato membro. 7.   I dati di ciascuno Stato membro da utilizzare per l’applicazione dell’, paragrafo 1, della decisione n. 406/2009/CE sono quelli che figurano nei registri istituiti a norma dell’ della decisione n. 406/2009/CE e dell’ della direttiva 2003/87/CE a quattro mesi dalla data di pubblicazione di un atto di esecuzione adottato a titolo del paragrafo 6 del presente articolo, tenuto conto anche delle modifiche apportate a tali dati in seguito al ricorso da parte dello Stato membro alle flessibilità previste dagli della decisione n. 406/2009/CE.
Storico versioni

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