Art. 16 · Comunicazione del sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo

Art. 16

Comunicazione del sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo

In vigore dal 21 mag 2013
Comunicazione del sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo 1.   Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché l’Unione e i suoi Stati membri possano comunicare in modo tempestivo e coerente il sostegno fornito ai paesi in via di sviluppo conformemente alle pertinenti disposizioni applicabili della convenzione UNFCCC, compreso qualsiasi formato comune concordato nel quadro della convenzione UNFCCC, e affinché la comunicazione annuale abbia luogo entro il 30 settembre. 2.   Se pertinente o applicabile nell’ambito della convenzione UNFCCC, gli Stati membri si adoperano per fornire informazioni sui flussi finanziari basati sui cosiddetti «marcatori di Rio» per il sostegno alla mitigazione dei cambiamenti climatici e per il sostegno all’adattamento ai cambiamenti climatici, introdotti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE, e informazioni metodologiche riguardanti l’applicazione del metodo basato sui marcatori di Rio per i cambiamenti climatici. 3.   Qualora siano comunicate informazioni sui flussi finanziari privati mobilizzati, sono incluse informazioni sulle definizioni e le metodologie usate per determinare le cifre. 4.   Conformemente alle decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro, le informazioni sul sostegno fornito includono informazioni sul sostegno alle attività di mitigazione, adattamento, sviluppo di capacità e trasferimento tecnologico e, se possibile, informazioni indicanti se le risorse finanziarie sono nuove e aggiuntive.
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