Art. 13 · Comunicazione di politiche e misure

Art. 13

Comunicazione di politiche e misure

In vigore dal 21 mag 2013
Comunicazione di politiche e misure 1.   Entro il 15 marzo 2015, e successivamente ogni due anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione: a) una descrizione del proprio sistema nazionale preposto a comunicare le politiche e misure, o gruppi di misure, e a comunicare le proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra a norma dell’, paragrafo 1, se non vi hanno già provveduto, oppure informazioni relative a ogni modifica apportata a detto sistema per il quale sia già stata trasmessa tale descrizione; b) ogni aggiornamento relativo alle loro strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio di cui all’ e i progressi compiuti nell’attuazione di tali strategie; c) informazioni riguardanti le politiche e misure o gruppi di misure nazionali e l’attuazione delle politiche e misure o gruppi di misure dell’Unione che limitano o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l’assorbimento tramite pozzi, trasmesse per ciascun settore e ordinate per ogni gas o gruppo di gas (HFC e PFC) elencato all’allegato I. Tali informazioni rinviano alle politiche nazionali o dell’Unione applicabili e pertinenti e comprendono: i) l’obiettivo della politica o della misura e una sua breve descrizione; ii) il tipo di strumento utilizzato; iii) lo stato di attuazione della politica o misura o del gruppo di misure; iv) se utilizzati, gli indicatori utilizzati per monitorare e valutare i progressi compiuti nel tempo; v) se disponibili, stime quantitative degli effetti sulle emissioni dalle fonti e sull’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, suddivise come segue: — risultati delle valutazioni ex-ante degli effetti di ciascuna politica e misura o dei gruppi di politiche e misure sulla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Le stime sono fornite per la serie dei quattro anni che terminano con 0 o 5 immediatamente successivi all’anno di comunicazione, distinguendo fra le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e quelle disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE, — risultati delle valutazioni ex-post degli effetti di ciascuna politica e misura o dei gruppi di politiche e misure sulla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, distinguendo fra le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e quelle disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE; vi) se disponibili, stime dei costi e dei benefici previsti delle politiche e misure e, se del caso, stime dei costi e dei benefici effettivi delle politiche e misure; vii) se disponibili, tutti i riferimenti alle valutazioni e ai rapporti tecnici di cui al paragrafo 3, su cui esse si fondano; d) informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera d), della decisione n. 406/2009/CE; e) informazioni indicanti se l’azione degli Stati membri rappresenta effettivamente un elemento importante degli sforzi intrapresi in ambito nazionale e se l’uso previsto dell’attuazione congiunta, del CDM e dello scambio internazionale delle quote di emissioni sono strumenti utilizzati a fianco degli interventi condotti a livello nazionale a titolo delle disposizioni in materia del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma di tale protocollo. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione eventuali modifiche sostanziali alle informazioni comunicate a norma del presente articolo durante il primo anno del periodo di comunicazione, entro il 15 marzo dell’anno successivo alla comunicazione precedente. 3.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico in formato elettronico ogni valutazione pertinente dei costi e degli effetti delle politiche e misure nazionali, se disponibile, come pure le informazioni pertinenti sull’attuazione delle politiche e misure dell’Unione che limitano o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l’assorbimento tramite pozzi, insieme a ogni rapporto tecnico esistente su cui si basano tali valutazioni. Tali valutazioni dovrebbero comprendere descrizioni dei modelli e degli approcci metodologici impiegati, delle definizioni e delle assunzioni.
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