Art. 10
Istituzione e gestione dei registri
In vigore dal 21 mag 2013
Istituzione e gestione dei registri
1. L’Unione e gli Stati membri istituiscono e gestiscono registri per dare correttamente conto del rilascio, della detenzione, del trasferimento, dell’acquisizione, della cancellazione, del ritiro, del riporto, della sostituzione o della modifica della data di scadenza, secondo il caso, di AAU, RMU, ERU, CER, tCER e lCER. Gli Stati membri possono altresì utilizzare tali registri per dare correttamente conto delle unità di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.
2. L’Unione e gli Stati membri possono gestire i loro registri nell’ambito di un sistema consolidato, con uno o più Stati membri.
3. I dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messi a disposizione dell’amministratore centrale di cui all’ della direttiva 2003/87/CE.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine dell’istituzione del registro dell’Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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