Art. 5
Istituzione della piattaforma ODR
In vigore dal 21 mag 2013
Istituzione della piattaforma ODR
1. La Commissione sviluppa la piattaforma ODR ed è responsabile per quanto riguarda il suo funzionamento, comprese tutte le funzioni di traduzione necessarie ai fini del presente regolamento, la sua manutenzione, il suo finanziamento e la sicurezza dei dati. La piattaforma ODR è di facile impiego. Lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma ODR assicurano, nei limiti del possibile, la tutela della vita privata fin dalla fase di progettazione («privacy by design») e l’accessibilità e l’utilizzabilità della piattaforma stessa da parte di tutti, comprese le persone vulnerabili («design for all» — progettazione universale).
2. La piattaforma ODR costituisce l’unico punto di accesso per i consumatori e i professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie oggetto del presente regolamento. Essa consiste in un sito web interattivo che offre un accesso elettronico e gratuito in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.
3. La Commissione rende accessibile la piattaforma ODR, se del caso, tramite i suoi siti web che forniscono informazioni ai cittadini e alle imprese dell’Unione e, in particolare, tramite il portale «La tua Europa» creato conformemente alla decisione 2004/387/CE.
4. La piattaforma ODR ha le funzioni seguenti:
a)
mettere a disposizione un modulo di reclamo elettronico che può essere compilato dalla parte ricorrente conformemente all’;
b)
informare del reclamo la parte convenuta;
c)
individuare l’organismo o gli organismi ADR competenti e trasmettere il reclamo all’organismo ADR cui le parti hanno concordato di rivolgersi, a norma dell’;
d)
proporre uno strumento elettronico di gestione dei casi che consenta alle parti e all’organismo ADR di condurre online la procedura di risoluzione della controversia mediante la piattaforma ODR;
e)
fornire alle parti e all’organismo ADR la traduzione delle informazioni che sono necessarie per la risoluzione della controversia e che sono scambiate tramite la piattaforma ODR;
f)
mettere a disposizione un modulo elettronico tramite il quale gli organismi ADR trasmettono le informazioni di cui all’, lettera c);
g)
mettere a disposizione un sistema di commenti (feedback) che consenta alle parti di esprimere il proprio punto di vista sul funzionamento della piattaforma ODR e sull’organismo ADR che ha trattato la loro controversia;
h)
rendere pubblico quanto segue:
i)
informazioni generali sull’ADR quale mezzo extragiudiziale di risoluzione delle controversie;
ii)
informazioni sugli organismi ADR inseriti in elenco conformemente all’, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE che sono competenti a trattare le controversie oggetto del presente regolamento;
iii)
una guida online sulle modalità di presentazione dei reclami tramite la piattaforma ODR;
iv)
informazioni, incluse le modalità di contatto, sui punti di contatto ODR designati dagli Stati membri conformemente all’, paragrafo 1, del presente regolamento;
v)
dati statistici sui risultati delle controversie trasmesse agli organismi ADR tramite la piattaforma ODR.
5. La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera h), siano accurate, aggiornate e fornite in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile.
6. Gli organismi ADR inseriti in elenco conformemente all’, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE che sono competenti a trattare le controversie oggetto del presente regolamento sono registrati elettronicamente sulla piattaforma ODR.
7. La Commissione adotta misure riguardanti le modalità di esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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