Art. 22
Entrata in vigore
In vigore dal 21 mag 2013
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 9 gennaio 2016, a eccezione delle seguenti disposizioni:
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l’, paragrafo 3, e l’, paragrafi 1 e 5, che si applicano a decorrere dal 9 luglio 2015,
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l’, paragrafi 1 e 7, l’, l’, paragrafo 7, l’, paragrafi 3 e 4, e gli , che si applicano a decorrere dall'8 luglio 2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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