Art. 21
Relazioni
In vigore dal 21 mag 2013
Relazioni
1. Ogni anno e per la prima volta un anno dopo l’inizio della fase operativa della piattaforma ODR, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento della piattaforma ODR.
2. Entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la facilità d’uso del modulo di reclamo e l’eventuale necessità di adeguamento delle informazioni elencate nell’allegato del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica del presente regolamento.
3. Se le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere presentate nello stesso anno, deve essere presentata un’unica relazione congiunta.
Storico versioni
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