Art. 13 · Riservatezza dei dati e sicurezza

Art. 13

Riservatezza dei dati e sicurezza

In vigore dal 21 mag 2013
Riservatezza dei dati e sicurezza 1.   I punti di contatto ODR sono soggetti al segreto d’ufficio o ad altri vincoli equivalenti di riservatezza di cui alla legislazione dello Stato membro interessato. 2.   La Commissione adotta le appropriate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza delle informazioni trattate a norma del presente regolamento, prevedendo, tra l’altro, un adeguato controllo dell’accesso ai dati, un piano di sicurezza e la gestione degli incidenti riguardanti la sicurezza, conformemente all’ del regolamento (CE) n. 45/2001.
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