Art. 11
Banca dati
In vigore dal 21 mag 2013
Banca dati
La Commissione adotta le misure necessarie per istituire e mantenere una banca dati elettronica per archiviare le informazioni trattate a norma dell’, paragrafo 4, e dell’, lettera c), tenendo debitamente conto dell’, paragrafo 2.
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