Art. 9
Programmi di partenariato economico
In vigore dal 21 mag 2013
Programmi di partenariato economico
1. Qualora il Consiglio stabilisca, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione e al Consiglio un programma di partenariato economico che indichi gli interventi e le riforme strutturali necessari per garantire una correzione effettiva e duratura del disavanzo eccessivo e che sviluppi il programma nazionale di riforma nonché il programma di stabilità, tenendo pienamente conto delle raccomandazioni del Consiglio relative all'attuazione degli orientamenti integrati per le politiche economiche e occupazionali dello Stato membro interessato.
2. Il programma di partenariato economico identifica e seleziona un certo numero di priorità specifiche intese a promuovere la competitività e la crescita sostenibile a lungo termine nonché a porre rimedio alle debolezze strutturali dello Stato membro interessato. Dette priorità sono coerenti con la strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Se del caso, si identificano potenziali risorse finanziarie, incluse le linee di credito della Banca europea per gli investimenti e altri strumenti finanziari pertinenti.
3. Il programma di partenariato economico è presentato contemporaneamente alla relazione prevista all', paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97.
4. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, adotta un parere sul programma di partenariato economico.
5. Un piano d'azione correttivo di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1176/2011 può essere modificato, a norma dell', paragrafo 4, di detto regolamento, per sostituire il programma di partenariato economico previsto dal presente articolo. Nel caso in cui un siffatto piano d'azione correttivo sia presentato dopo l'adozione di un programma di partenariato economico, le misure di cui al programma di partenariato economico possono, ove opportuno, essere incluse nel piano d'azione correttivo.
6. L'attuazione del programma e i documenti programmatici di bilancio annuali in linea con lo stesso sono sottoposti al monitoraggio del Consiglio e della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:473:oj#art-9