Art. 7 · Valutazione del progetto di documento programmatico di bilancio

Art. 7

Valutazione del progetto di documento programmatico di bilancio

In vigore dal 21 mag 2013
Valutazione del progetto di documento programmatico di bilancio 1.   La Commissione adotta, il prima possibile e in ogni caso entro il 30 novembre, un parere sul documento programmatico di bilancio. 2.   In deroga al paragrafo 1, nei casi eccezionali in cui, previa consultazione dello Stato membro interessato entro una settimana dalla presentazione del progetto di documento programmatico di bilancio, la Commissione riscontri un'inosservanza particolarmente grave degli obblighi di politica finanziaria definiti nel PSC, essa adotta il proprio parere entro due settimane dalla trasmissione del progetto di documento programmatico di bilancio. Nel parere la Commissione chiede che sia presentato un progetto riveduto di documento programmatico quanto prima e comunque entro tre settimane dalla data del suo parere. La richiesta della Commissione dev'essere motivata e resa pubblica. In presenza di un progetto riveduto di documento programmatico di bilancio presentato a norma del primo comma del presente paragrafo si applica l', paragrafi 2, 3 e 4. La Commissione adotta un nuovo parere sul progetto riveduto di documento programmatico di bilancio quanto prima e comunque entro tre settimane dalla presentazione di tale documento. 3.   Il parere della Commissione è reso pubblico ed è presentato all'Eurogruppo. In seguito, su richiesta del parlamento dello Stato membro interessato o del Parlamento europeo, la Commissione presenta il proprio parere al parlamento che ne fa richiesta. 4.   La Commissione procede a una valutazione globale della situazione di bilancio e delle prospettive nell'intera zona euro, sulla base delle prospettive di bilancio nazionali e delle relative interazioni in tutta la zona, fondate sulle previsioni economiche più recenti dei servizi della Commissione. La valutazione globale comprende analisi di sensibilità atte a indicare i rischi per la sostenibilità delle finanze pubbliche in caso di andamento finanziario, economico o di bilancio negativo. Essa delinea inoltre, ove appropriato, misure per rafforzare il coordinamento delle politiche macroeconomiche e di bilancio a livello della zona euro. La valutazione globale è resa pubblica e tenuta in considerazione nelle indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione. La metodologia (compresi i modelli) e le ipotesi delle previsioni economiche più recenti dei servizi della Commissione per ciascuno Stato membro, anche per quanto concerne l'impatto stimato delle misure aggregate di bilancio sulla crescita economica, sono allegate alla valutazione globale. 5.   L'Eurogruppo esamina i pareri della Commissione riguardanti i progetti di documenti programmatici di bilancio nonché la situazione e le prospettive di bilancio per l'intera zona euro basandosi sulla valutazione globale effettuata dalla Commissione conformemente al paragrafo 4. I risultati di tali esami da parte dell'Eurogruppo sono resi pubblici, ove appropriato.
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