Art. 6
Prescrizioni in materia di monitoraggio
In vigore dal 21 mag 2013
Prescrizioni in materia di monitoraggio
1. Ogni anno, entro il 15 ottobre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Eurogruppo un progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo. Tale progetto di documento programmatico di bilancio deve essere coerente con le raccomandazioni formulate nel contesto del PSC e, ove applicabile, con le raccomandazioni formulate nel contesto del ciclo annuale di sorveglianza, anche per quanto concerne la procedura relativa agli squilibri macroeconomici istituita dal regolamento (UE) n. 1176/2011, e con i pareri sul programma di partenariato economico di cui all'.
2. I progetti di documenti programmatici di bilancio di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici al momento della presentazione alla Commissione.
3. Il progetto di documento programmatico di bilancio contiene le seguenti informazioni per l'anno successivo:
a)
l'obiettivo di saldo di bilancio per le amministrazioni pubbliche, espresso in percentuale del prodotto interno lordo (PIL), ripartito per sottosettori delle amministrazioni pubbliche;
b)
le proiezioni delle entrate e della spesa a politiche invariate, espresse in percentuale del PIL per le amministrazioni pubbliche e le relative componenti principali, anche per quanto concerne gli investimenti fissi lordi;
c)
gli obiettivi di entrate e di spesa, espressi in percentuali del PIL per le amministrazioni pubbliche e le relative componenti principali, tenendo conto delle condizioni e dei criteri per definire il percorso di aumento della spesa pubblica, al netto di misure discrezionali sul fronte delle entrate ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1466/97;
d)
le informazioni pertinenti riguardanti le spese delle amministrazioni pubbliche per funzione, anche per quanto concerne l'istruzione, la sanità e l'impiego, nonché, ove possibile, le indicazioni sull'effetto distributivo previsto delle principali misure sul fronte delle spese e delle entrate;
e)
una descrizione e una quantificazione delle misure sul fronte delle spese e delle entrate da inserire nel progetto di bilancio per l'anno successivo per ogni sottosettore, al fine di colmare il divario tra gli obiettivi di cui alla lettera c) e le proiezioni a politiche invariate di cui alla lettera b);
f)
le principali ipotesi riguardanti le previsioni macroeconomiche indipendenti e gli importanti sviluppi economici rilevanti per la realizzazione degli obiettivi di bilancio;
g)
un allegato contenente la metodologia, i modelli economici e le ipotesi, nonché ogni altro parametro pertinente alla base delle previsioni di bilancio e l'impatto stimato delle misure aggregate di bilancio sulla crescita economica;
h)
indicazioni sulle modalità con cui le riforme e le misure contenute nel progetto di documento programmatico di bilancio, tra cui in particolare gli investimenti pubblici, danno seguito alle raccomandazioni in vigore rivolte allo Stato membro interessato conformemente agli articoli 121 e 148 TFUE e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi fissati dalla strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione.
La descrizione di cui alla lettera e) del primo comma può essere meno dettagliata per le misure il cui impatto stimato sul bilancio è inferiore allo 0,1 % del PIL. Sarà dedicata un'attenzione particolare ed esplicita ai programmi di profonde riforme delle finanze pubbliche con potenziali ricadute sugli altri Stati membri la cui moneta è l'euro.
4. Se gli obiettivi di bilancio indicati nel progetto di documento programmatico di bilancio conformemente al paragrafo 3 o le proiezioni a politiche invariate si scostano da quelli previsti dal più recente programma di stabilità, le differenze sono debitamente motivate.
5. Il contenuto del documento programmatico di bilancio è specificato in un quadro armonizzato predisposto dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.
Storico versioni
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