Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 21 mag 2013
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «enti indipendenti», enti strutturalmente indipendenti o dotati di autonomia funzionale nei confronti delle autorità di bilancio dello Stato membro che, in virtù di apposite disposizioni di legge nazionali, godono di un elevato grado di autonomia funzionale e responsabilità comprendente: i) un regime giuridico fondato su leggi, regolamenti o norme amministrative nazionali vincolanti; ii) un divieto di seguire istruzioni da parte delle autorità di bilancio dello Stato membro interessato o da qualsiasi altro ente pubblico o privato; iii) la capacità di comunicare pubblicamente in maniera tempestiva; iv) procedure di nomina dei membri in base alla loro esperienza e competenza; v) risorse adeguate e opportuno accesso alle informazioni necessarie per l'assolvimento del loro mandato; b) «previsioni macroeconomiche indipendenti», le previsioni macroeconomiche elaborate o approvate da enti indipendenti; c) «quadro di bilancio a medio termine», quadro di bilancio a medio termine ai sensi dell', lettera e), della direttiva 2011/85/UE; d) «programma di stabilità», programma di stabilità quale definito nell' del regolamento (CE) n. 1466/97. Al fine di garantire la coerenza nelle previsioni macroeconomiche indipendenti di cui alla lettera b) del primo comma, gli Stati membri e la Commissione avviano, con cadenza almeno annuale, un dialogo tecnico sulle ipotesi alla base dell'elaborazione delle previsioni macroeconomiche e di bilancio, conformemente all', paragrafo 5, della direttiva 2011/85/UE. 2.   Si applica altresì al presente regolamento la definizione di «settore delle amministrazioni pubbliche» e dei «sottosettori del settore delle amministrazioni pubbliche» di cui all'allegato A, punto 2.70, del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (10). 3.   L'applicazione del presente regolamento non pregiudica l' TFUE.
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