Art. 12 · Impatto sulla procedura per i disavanzi eccessivi

Art. 12

Impatto sulla procedura per i disavanzi eccessivi

In vigore dal 21 mag 2013
Impatto sulla procedura per i disavanzi eccessivi 1.   La misura in cui lo Stato membro in questione ha tenuto conto del parere della Commissione di cui all', paragrafo 1, è presa in considerazione: a) dalla Commissione, in sede di elaborazione di una relazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE e di raccomandazione dell'imposizione di un deposito non fruttifero conformemente all' del regolamento (UE) n. 1173/2011; b) dal Consiglio, al momento di decidere se esiste un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE. 2.   Il monitoraggio di cui agli del presente regolamento è parte integrante del monitoraggio periodico di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97 del seguito effettivo dato dallo Stato membro interessato alle raccomandazioni del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o delle decisioni di intimazione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE per correggere il disavanzo eccessivo. 3.   Nel valutare se è stato dato un seguito effettivo alle raccomandazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE o alle decisioni di intimazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, la Commissione tiene conto della valutazione di cui all', paragrafo 4, del presente regolamento e raccomanda al Consiglio, se opportuno, di prendere decisioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, o dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, tenendo debitamente conto dell', paragrafo 5, e dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97.
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