Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 21 mag 2013
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di monitoraggio rafforzato delle politiche di bilancio nella zona euro e di garanzia della coerenza dei bilanci nazionali con gli indirizzi di politica economica emanati nel contesto del PSC e del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche:
a)
aggiungendo al semestre europeo, istituito dall'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97, un calendario di bilancio comune;
b)
integrando la procedura per la prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi istituita dal regolamento (UE) n. 1176/2011;
c)
aggiungendo al sistema di sorveglianza multilaterale delle politiche di bilancio istituito dal regolamento (CE) n. 1466/97 disposizioni di monitoraggio supplementari intese a garantire che le raccomandazioni dell'Unione in materia di bilancio siano adeguatamente integrate nell'elaborazione dei bilanci nazionali;
d)
corredando la procedura di correzione del disavanzo eccessivo di uno Stato membro, istituita dall'articolo 126 TFUE e dal regolamento (CE) n. 1467/97, di un monitoraggio più rigoroso delle politiche di bilancio degli Stati membri soggetti alla suddetta procedura, al fine di garantire la correzione tempestiva e duratura di un disavanzo eccessivo;
e)
garantendo la coerenza tra le politiche di bilancio e le misure nonché riforme intraprese nell'ambito della procedura per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi istituita dal regolamento (UE) n. 1176/2011 e, se del caso, nel contesto di un programma di partenariato economico di cui all'.
2. L'applicazione del presente regolamento deve conformarsi pienamente all'articolo 152 TFUE e le raccomandazioni adottate a norma del presente regolamento devono rispettare la prassi e i sistemi nazionali vigenti in materia di determinazione delle retribuzioni. Conformemente all'articolo 28 della Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea, il presente regolamento non pregiudica il diritto di negoziare, concludere o applicare accordi collettivi ovvero di intraprendere azioni collettive in conformità del diritto e della prassi nazionali.
3. Il presente regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l'euro.
Storico versioni
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