Art. 7 · Programma di aggiustamento macroeconomico

Art. 7

Programma di aggiustamento macroeconomico

In vigore dal 21 mag 2013
Programma di aggiustamento macroeconomico 1.   Qualora uno Stato membro richieda assistenza finanziaria da uno o più altri Stati membri o paesi terzi, dal MESF, dal MES, dal FESF o dall'FMI, esso elabora di concerto con la Commissione, che agisce d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico integrativo e sostitutivo dei programmi di partenariato economico a norma del regolamento (UE) n. 473/2013 che comprenda obiettivi annuali di bilancio. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico è rivolto ai rischi specifici che un determinato Stato membro pone alla stabilità finanziaria nella zona euro e punta a ristabilire rapidamente una situazione economica sana e sostenibile e a ripristinare pienamente la capacità dello Stato membro interessato di autofinanziarsi sui mercati finanziari. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico è basato sulla valutazione della sostenibilità del debito pubblico di cui all', che va aggiornato per tener conto dell'impatto dei progetti di misure correttive negoziate con lo Stato membro interessato, e tiene debitamente conto di ogni raccomandazione rivolta a detto Stato membro a norma degli articoli 121, 126, 136 o 148 TFUE e delle azioni adottate per ottemperarvi, mirando allo stesso tempo ad allargare, rafforzare e approfondire le misure necessarie. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico tiene conto della prassi e dei meccanismi di formazione salariale nonché del programma nazionale di riforma dello Stato membro interessato nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico rispetta pienamente l'articolo 152 TFUE e l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Commissione informa verbalmente il presidente e i vicepresidenti della competente commissione del Parlamento europeo dei progressi compiuti nella preparazione del progetto di programma di aggiustamento macroeconomico. Tali informazioni sono considerate riservate. 2.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, approva il programma di aggiustamento macroeconomico predisposto dallo Stato membro che richiede assistenza finanziaria a norma del paragrafo 1. La Commissione garantisce che il memorandum d'intesa firmato dalla Commissione per conto del MES o del FESF sia pienamente conforme al programma di aggiustamento macroeconomico approvato dal Consiglio. 3.   Al fine di evitare una duplicazione degli obblighi informativi, la Commissione deve garantire la coerenza del processo di sorveglianza economica e di bilancio nei confronti di uno Stato membro e che è sottoposto a un programma di aggiustamento macroeconomico. 4.   La Commissione, d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, segue i progressi realizzati da uno Stato membro nell'attuazione del suo programma di aggiustamento macroeconomico. La Commissione informa ogni tre mesi il CEFin merito a tali progressi. Lo Stato membro interessato coopera pienamente con la Commissione e con la BCE. In particolare, fornisce alla Commissione e alla BCE tutte le informazioni che esse giudicano necessarie per il monitoraggio dell'attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico a norma dell', paragrafo 4. La Commissione informa oralmente il presidente e i vice presidenti della competente Commissione del Parlamento europeo in merito alle conclusioni tratte dal monitoraggio del programma di aggiustamento macroeconomico. Tali informazioni sono considerate riservate. 5.   La Commissione, d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche e gli aggiornamenti da apportare al programma di aggiustamento macroeconomico, al fine di tenere debitamente conto, tra l'altro, di ogni scostamento significativo tra le previsioni macroeconomiche e i dati effettivi, anche alla luce delle eventuali ripercussioni derivanti dal programma di aggiustamento macroeconomico, da ricadute negative e da shock macroeconomici e finanziari. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alle modifiche da apportare a tale programma. 6.   Lo Stato membro interessato, in stretta cooperazione con la Commissione, considera se adottare tutte le misure necessarie a incoraggiare gli investitori privati a mantenere volontariamente la loro esposizione complessiva. 7.   Qualora il monitoraggio di cui al paragrafo 4 metta in luce deviazioni significative dal programma di aggiustamento macroeconomico di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro in questione non ottempera agli obblighi di politica economica previsti dal suo programma. Nella proposta la Commissione valuta espressamente se tali scostamenti significativi siano dovuti a cause che esulano dal controllo dello Stato membro in questione. Gli sforzi di consolidamento del bilancio indicati nel programma di aggiustamento macroeconomico tengono in conto l'esigenza di assicurare mezzi sufficienti a politiche fondamentali come l'istruzione e l'assistenza sanitaria. Se viene adottata una decisione a norma del presente paragrafo, lo Stato membro interessato, in stretta cooperazione con la Commissione e d'intesa con la BCE ed eventualmente con l'FMI, adotta misure volte a stabilizzare i mercati e a preservare il buon funzionamento del suo settore finanziario. 8.   Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico che ha capacità amministrative insufficienti o incontra problemi significativi nell'attuare il programma chiede assistenza tecnica alla Commissione, che può formare a tale scopo gruppi di esperti composti da membri provenienti da altri Stati membri e altre istituzioni dell'Unione o da istituzioni internazionali pertinenti. Gli obiettivi e i mezzi dell'assistenza tecnica sono esplicitamente indicati nelle versioni aggiornate del programma di aggiustamento macroeconomico e si concentrano sull'area dove sono state identificate le esigenze più acute. L'assistenza tecnica può comprendere la nomina di un rappresentante in loco e di personale di supporto per consigliare le autorità in merito all'attuazione del programma. Il programma di aggiustamento macroeconomico, con l'indicazione dei suoi obiettivi e della prevista distribuzione degli sforzi di aggiustamento, è reso pubblico. Al programma di aggiustamento macroeconomico sono allegate le conclusioni della valutazione di sostenibilità del debito pubblico. 9.   Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico procede a un audit completo delle proprie finanze pubbliche, allo scopo, tra l'altro, di analizzare le cause che hanno condotto alla formazione di livelli eccessivi di debito e di riscontrare ogni possibile irregolarità. 10.   La commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità allo Stato membro interessato e alla Commissione di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell’attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico. 11.   Il parlamento dello Stato membro interessato può invitare rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell’attuazione del suo programma di aggiustamento macroeconomico. 12.   Il presente articolo non si applica agli strumenti per la fornitura di assistenza finanziaria a titolo precauzionale, ai prestiti per la ricapitalizzazione degli istituti finanziari o a qualunque nuovo strumento finanziario del MES, per il quale le norme del MES non prevedono un programma di aggiustamento macroeconomico. La Commissione predispone a fini informativi un elenco degli strumenti di assistenza finanziaria di cui al primo comma e lo aggiorna per tener conto di eventuali cambiamenti nella politica di sostegno finanziario del MES. In relazione a tali strumenti il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e con decisione rivolta allo Stato membro interessato, approva i principali requisiti politico-economici che il MES o il FESF prevedono di includere fra le condizioni per la concessione della sua assistenza finanziaria, sempre che i contenuti delle relative misure rientrino fra le competenze dell'Unione sancite dai trattati. La Commissione garantisce che il memorandum d'intesa firmato dalla Commissione per conto del MES o del FESF sia pienamente coerente con tale decisione del Consiglio.
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