Art. 5
Informazione in merito alle richieste di assistenza finanziaria previste
In vigore dal 21 mag 2013
Informazione in merito alle richieste di assistenza finanziaria previste
Uno Stato membro che intende richiedere assistenza finanziaria da uno o più altri Stati membri o paesi terzi, dal MES, dal FESF o da un'altra istituzione finanziaria internazionale pertinente, quale l'FMI, informa immediatamente delle proprie intenzioni il presidente del gruppo di lavoro «Eurogruppo», il commissario per gli affari economici e monetari e il Presidente della BCE.
Dopo aver ricevuto una valutazione della Commissione, il gruppo di lavoro «Eurogruppo» svolge un dibattito sulla richiesta in corso, per esaminare, tra l'altro, le possibilità offerte dai vigenti strumenti finanziari dell'Unione o della zona euro prima che lo Stato membro interessato si rivolga a potenziali prestatori.
Uno Stato membro che intende richiedere l'assistenza finanziaria del MESF informa immediatamente delle proprie intenzioni il presidente del CEF, il commissario per gli affari economici e monetari e il presidente della BCE.
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