Art. 4
Relazioni nel caso di sostegno finanziario per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie
In vigore dal 21 mag 2013
Relazioni nel caso di sostegno finanziario per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie
Gli Stati membri soggetti a sorveglianza rafforzata o a un programma di aggiustamento macroeconomico che ricevano un sostegno finanziario per la ricapitalizzazione delle proprie istituzioni finanziarie inviano con cadenza semestrale una relazione al CEF sulle condizioni imposte a tali istituzioni finanziarie, incluse le condizioni relative alle retribuzioni dei dirigenti. La relazione inviata da tali Stati membri indica anche le condizioni alle quali è fornito il credito all'economia reale.
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