Art. 17 · Disposizioni transitorie

Art. 17

Disposizioni transitorie

In vigore dal 21 mag 2013
Disposizioni transitorie In deroga all' gli Stati membri già soggetti a sorveglianza post-programma il 30 maggio 2013 sono sottoposti alle norme, alle condizioni e alle procedure valevoli per la sorveglianza post-programma applicabili all'assistenza finanziaria di cui beneficiano.
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