Art. 14
Sorveglianza post-programma
In vigore dal 21 mag 2013
Sorveglianza post-programma
1. Uno Stato membro può essere soggetto a sorveglianza post-programma finché non avrà rimborsato almeno il 75 % dell'assistenza finanziaria che ha ricevuto da uno o più altri Stati membri, dal MESF, dal MES o dal FESF. Qualora esista un rischio perdurante per la stabilità finanziaria o per la sostenibilità di bilancio dello Stato membro interessato, il Consiglio, su proposta della Commissione, può prorogare la durata della sorveglianza post-programma. La proposta della Commissione si considera adottata dal Consiglio a meno che il Consiglio stesso decida, deliberando a maggioranza qualificata, di respingerla entro dieci giorni dall'adozione della stessa da parte della Commissione.
2. Su richiesta della Commissione, uno Stato membro soggetto a sorveglianza post-programma rispetta gli obblighi previsti dall', paragrafo 3, del presente regolamento e fornisce le informazioni di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013.
3. La Commissione effettua, d’intesa con la BCE, missioni di verifica periodiche nello Stato membro soggetto alla sorveglianza post-programma allo scopo di valutarne la situazione economica, fiscale e finanziaria. Con cadenza semestrale essa comunica la sua valutazione alla commissione competente del Parlamento europeo, al CEF e ai parlamenti degli Stati membri interessati e valuta in particolare se siano necessarie misure correttive.
La commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato e alla Commissione di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi conseguiti nell'ambito della sorveglianza post-programma.
4. Il Consiglio, su proposta delle Commissione, può raccomandare a uno Stato membro soggetto alla sorveglianza post-programma di adottare misure correttive. La proposta della Commissione si considera adottata dal Consiglio a meno che il Consiglio stesso decida, deliberando a maggioranza qualificata, di respingerla entro dieci giorni dall'adozione della stessa da parte della Commissione.
5. Il parlamento dello Stato membro interessato può invitare rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni sul monitoraggio post-programma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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