Art. 12
Coerenza con il semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche
In vigore dal 21 mag 2013
Coerenza con il semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche
Qualora uno Stato membro sia soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico, è esonerato dal monitoraggio e dalla valutazione del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche ai sensi dell’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97 per la durata di tale programma.
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