Art. 10 · Coerenza con il Patto di stabilità e crescita

Art. 10

Coerenza con il Patto di stabilità e crescita

In vigore dal 21 mag 2013
Coerenza con il Patto di stabilità e crescita 1.   Qualora uno Stato membro sia soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico e alle relative modifiche previste all' del presente regolamento, è esonerato dal presentare il suo programma di stabilità ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1466/97, e integra il contenuto di tale programma di stabilità nel suo programma di aggiustamento macroeconomico. 2.   Qualora uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico sia anche soggetto a una raccomandazione ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE, o a una decisione di intimazione ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE per la correzione di un disavanzo eccessivo: a) è esonerato dal presentare, ove appropriato, le relazioni ai sensi dell', paragrafo 4 bis, e dall', paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97; b) gli obiettivi di bilancio annuali di ogni programma di aggiustamento macroeconomico sono integrati nella raccomandazione o nella decisione di intimazione a norma, rispettivamente, dell’, paragrafo 4, e dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97 e, qualora lo Stato membro interessato sia oggetto di una decisione di intimazione ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, le misure volte al conseguimento di tali obiettivi nel programma di aggiustamento macroeconomico sono integrate nella decisione di intimazione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97; c) riguardo all'attività di monitoraggio di cui all', paragrafo 4, del presente regolamento è esonerato dalla sorveglianza ai sensi dell', paragrafo 1, e dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 1467/97 e dall'attività di monitoraggio che accompagna tutte le decisioni ai sensi dell', paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2, di tale regolamento.
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