Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 21 mag 2013
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento fissa le disposizioni volte a rafforzare la sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri la cui moneta è l'euro nel caso in cui tali Stati membri: a) si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria o la sostenibilità delle loro finanze pubbliche, con potenziali ripercussioni negative su altri Stati membri nella zona euro, o b) richiedono o ricevono assistenza finanziaria da uno o più altri Stati membri o paesi terzi, dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), dal Meccanismo europeo di stabilità (MES), dal fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) o da altre istituzioni finanziarie internazionali pertinenti quali il Fondo monetario internazionale (FMI). 2.   Il presente regolamento stabilisce inoltre disposizioni per il coordinamento rafforzato delle politiche economiche. 3.   Il presente regolamento si applica agli Stati membri la cui moneta è l’euro. 4.   Nell'applicare il presente regolamento il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri rispettano appieno l'articolo 152 TFUE. Nell'applicazione del presente regolamento e delle raccomandazioni adottate a norma dello stesso, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri tengono in conto le norme e la prassi nazionali e l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza, l'applicazione del presente regolamento e di tali raccomandazioni non pregiudica il diritto di negoziare, concludere e far rispettare accordi collettivi o di intraprendere azioni collettive conformemente al diritto nazionale.
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