Art. 2
Entrata in vigore
In vigore dal 21 mag 2013
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
In deroga al primo comma:
1)
l’, punto 7, lettera a), punti 9 e 10 e punto 11 con riferimento all’articolo 8 quinquies del regolamento (CE) n. 1060/2009, nonché i punti 12 e 27, del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1o giugno 2018 ai fini della valutazione di cui:
a)
all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 in merito al fatto che i requisiti dei paesi terzi non siano meno rigorosi di quelli di cui alla predetta lettera; e
b)
all’articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 in merito al fatto che le agenzie di rating del credito dei paesi terzi siano soggette a norme giuridicamente vincolanti equivalenti a quelle di cui alla predetta lettera;
2)
l’, punto 8, del presente regolamento, in combinato disposto con l’articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009, si applica a decorrere dal 21 giugno 2014 per quanto riguarda gli azionisti o i soci delle agenzie di rating del credito che il 15 novembre 2011 detenevano il 5 % o più del capitale di più di un’agenzia di rating del credito;
3)
l’, punto 15, si applica a decorrere dal 21 giugno 2015.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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