Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 1060/2009
In vigore dal 21 mag 2013
Modifiche del regolamento (CE) n. 1060/2009
Il regolamento (CE) n. 1060/2009 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Oggetto
Il presente regolamento introduce un’impostazione regolamentare comune per migliorare l’integrità, la trasparenza, la responsabilità, la correttezza gestionale e l’indipendenza delle attività di rating del credito, contribuendo alla qualità dei rating del credito emessi nell’Unione e al buon funzionamento del mercato interno, realizzando nel contempo un grado elevato di protezione dei consumatori e degli investitori. Esso stabilisce le condizioni per l’emissione dei rating del credito e fissa disposizioni in merito all’organizzazione e alla condotta delle agenzie di rating del credito, azionisti e soci compresi, per promuovere l’indipendenza delle agenzie stesse, prevenire i conflitti di interesse e rafforzare la protezione di consumatori e investitori.
Il presente regolamento stabilisce inoltre obblighi per gli emittenti, i cedenti e i promotori stabiliti nell’Unione riguardo agli strumenti finanziari strutturati.»;
2)
all’, paragrafo 1, all’articolo 3, paragrafo 1, lettera m), all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 4, paragrafo 3, parte introduttiva, all’articolo 4, paragrafo 4, primo e secondo comma, all’articolo 5, paragrafo 1, parte introduttiva, all’articolo 14, paragrafo 1, e all’allegato II, punto 1, il termine «Comunità» è sostituito dal termine «Unione»;
3)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) “a fini regolamentari”: l’utilizzo dei rating del credito allo scopo specifico di conformarsi al diritto dell’Unione o al diritto dell’Unione così come recepito dalla legislazione nazionale degli Stati membri;»;
ii)
sono inseriti i punti seguenti:
«pa) “ente creditizio”: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE;
pb) “impresa di investimento”: un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE;
pc) “impresa di assicurazione”: un’impresa di assicurazione quale definita all’articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (*1);
pd) “impresa di riassicurazione”: un’impresa di riassicurazione quale definita all’articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;
pe) “ente pensionistico aziendale o professionale”: un ente pensionistico aziendale o professionale, quale definito all’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE;
pf) “società di gestione”: una società di gestione quale definita all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (*2);
pg) “società di investimento”: una società di investimento autorizzata a norma della direttiva 2009/65/CE;
ph) “gestori di fondi di investimento alternativi”: un GEFIA quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (*3);
pi) “controparte centrale”: una CCP quale definita all’, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (*4), autorizzato in conformità dell’articolo 14 di tale regolamento;
pj) “prospetto”: un prospetto pubblicato a norma della direttiva 2003/71/CE e del regolamento (CE) n. 809/2004.
(*1)
GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1."
(*2)
GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32."
(*3)
GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1."
(*4)
GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.»;"
iii)
le lettere q) e r) sono sostituite dalle seguenti:
«q) “legislazione settoriale”: gli atti legislativi dell’Unione di cui alle lettere da pa) a pj);
r) “autorità settoriali competenti”: le autorità nazionali competenti designate ai sensi della legislazione settoriale rilevante per la vigilanza di enti creditizi, di imprese di investimento, di imprese di assicurazione, di imprese di riassicurazione, di enti pensionistici aziendali o professionali, di società di gestione, di società di investimento, di gestori di fondi di investimento alternativi, di controparti centrali e di prospetti.»;
iv)
sono aggiunte le lettere seguenti:
«s) “emittente”: un emittente quale definito all’, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/71/CE;
t) “cedente”: un cedente quale definito all’articolo 4, punto 41, della direttiva 2006/48/CE;
u) “promotore”: un promotore quale definito all’articolo 4, punto 42, della direttiva 2006/48/CE;
v) “rating sovrano”:
i)
un rating del credito ove l’entità valutata è uno Stato o un’autorità regionale o locale di uno Stato;
ii)
un rating del credito ove l’emittente del debito o dell’obbligazione finanziaria, del titolo di debito o di altro strumento finanziario è uno Stato o un’autorità regionale o locale di uno Stato, oppure una società veicolo di uno Stato o di un’autorità regionale o locale;
iii)
un rating del credito ove l’emittente è un’istituzione finanziaria internazionale stabilita da due o più Stati membri allo scopo di mobilitare risorse finanziarie e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei membri di tale istituzione finanziaria che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari;
w) “prospettiva di rating” (rating outlook): un parere relativo alla probabile evoluzione del rating del credito nel breve, nel medio termine o in entrambi;
x) “rating del credito non richiesto” e “rating sovrano non richiesto”: rispettivamente un rating del credito o un rating sovrano attribuiti da un’agenzia di rating del credito in assenza di una richiesta;
y) “credit score”: la misura del merito creditizio ottenuta sintetizzando e presentando dati basati unicamente su un sistema o modello statistico prefissato, senza alcuna aggiunta di contributi analitici sostanziali specifici per il rating forniti da un analista di rating;
z) “mercato regolamentato”: un mercato regolamentato stabilito nell’Unione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE;
aa) “ricartolarizzazione”: la ricartolarizzazione quale definita all’articolo 4, punto 40 bis, della direttiva 2006/48/CE.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Ai fini del presente regolamento, il termine “azionista” include anche i titolari effettivi, quali definiti all’articolo 3, punto 6, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (*5).
(*5)
GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.»;"
4)
l’articolo 4 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione, gli enti pensionistici aziendali o professionali, le società di gestione, le società di investimento, i gestori di fondi di investimento alternativi e le controparti centrali possono utilizzare a fini regolamentari solo i rating del credito emessi da agenzie di rating del credito stabilite nell’Unione e registrate conformemente al presente regolamento.
Qualora un prospetto contenga un riferimento a uno o più rating del credito, l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se tali rating del credito sono stati emessi o meno da un’agenzia di rating del credito stabilita nell’Unione e registrata a norma del presente regolamento.»;
b)
al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
l’agenzia di rating del credito ha verificato ed è in grado di dimostrare, su base continuativa, all’Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati — AESFEM), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6), che lo svolgimento dell’attività di rating da parte dell’agenzia di rating del credito del paese terzo finalizzata all’emissione del rating da avallare soddisfa requisiti non meno rigorosi di quelli di cui agli articoli da 6 a 12 e all’allegato I, ad eccezione degli articoli 6 bis, 6 ter, 8 bis, 8 ter, 8 quater e 11 bis, e dell’allegato I, sezione B, punto 3, lettera b bis), e punti 3 bis e 3 ter.
(*6)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;"
5)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
al paragrafo 6, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
le agenzie di rating del credito di tale paese terzo sono soggette a norme giuridicamente vincolanti che sono equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 e all’allegato I, ad eccezione degli articoli 6 bis, 6 ter, 8 bis, 8 ter, 8 quater e 11 bis, dell’allegato I, sezione B, punto 3, lettera b bis), e punti 3 bis e 3 ter; e»;
b)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Gli articoli 20, 23 ter e 24 si applicano alle agenzie di rating del credito certificate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, e ai rating da loro emessi.»;
6)
nel titolo I sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 5 bis
Eccessivo affidamento ai rating del credito da parte delle istituzioni finanziarie
1. Le entità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, effettuano la loro valutazione del rischio di credito e non si affidano esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un’entità o di uno strumento finanziario.
2. Le autorità settoriali competenti incaricate della vigilanza delle entità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle loro attività, controllano l’adeguatezza delle loro procedure di valutazione del rischio di credito, valutano l’utilizzo di riferimenti contrattuali ai rating del credito e, se del caso, incoraggiano tali entità a ridurre l’incidenza di tali riferimenti con l’obiettivo di ridurre l’affidamento esclusivo e meccanico ai rating del credito, in linea con la specifica legislazione settoriale.
Articolo 5 ter
Affidamento ai rating del credito da parte delle Autorità europee di vigilanza e del Comitato europeo per il rischio sistemico
1. L’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali — AEAP), istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8), e l’AESFEM non fanno riferimento ai rating nei loro orientamenti, raccomandazioni e progetti di norme tecniche se tali riferimenti rischiano di far sì che le autorità competenti, le autorità settoriali competenti, le entità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, o altri operatori del mercato finanziario si affidino esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito. Pertanto entro il 31 dicembre 2013, l’ABE, l’AESFEM e l’AEAP riesaminano e rimuovono, ove opportuno, tutti i riferimenti ai rating del credito di questo tipo contenuti negli attuali orientamenti e raccomandazioni.
2. Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (*9), non fa riferimento ai rating del credito nelle sue segnalazioni e raccomandazioni se tali riferimenti danno potenzialmente adito ad un affidamento esclusivo o meccanico ai rating del credito.
Articolo 5 quater
Eccessivo affidamento ai rating del credito nel diritto dell’Unione
Fatto salvo il suo diritto di iniziativa, la Commissione continua a rivedere se i riferimenti ai rating del credito nel diritto dell’Unione determinino o possano determinare un affidamento esclusivo o meccanico ai rating del credito da parte delle autorità competenti, delle autorità settoriali competenti, delle entità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, o di altri operatori del mercato finanziario, con l’obiettivo di eliminare tutti i riferimenti ai rating del credito a fini regolamentari nel diritto dell’Unione entro il 1o gennaio 2020, a condizione che siano state identificate e attuate alternative adeguate alla valutazione del rischio di credito.
(*7)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12."
(*8)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48."
(*9)
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.»;"
7)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Un’agenzia di rating del credito adotta tutte le misure necessarie per garantire che l’emissione di un rating del credito o della prospettiva di un rating non sia influenzata da alcun conflitto di interesse esistente o potenziale, né da relazioni d’affari riguardanti l’agenzia che emette il rating del credito o la prospettiva di rating, i suoi azionisti, i suoi manager, i suoi analisti di rating, i suoi dipendenti o qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell’agenzia di rating del credito o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad essa da un legame di controllo.»;
b)
al paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«3. Su richiesta di un’agenzia di rating del credito, l’AESFEM può esentare un’agenzia di rating del credito dall’osservanza dei requisiti dell’allegato I, sezione A, punti 2, 5, 6 e 9, e dell’articolo 7, paragrafo 4, se tale agenzia di rating è in grado di dimostrare che tali requisiti non sono proporzionati in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, nonché della natura e della gamma dei rating del credito emessi e che:»;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Le agenzie di rating del credito creano, mantengono, applicano e documentano una struttura di controllo interno efficace che si occupi dell’attuazione delle politiche e delle procedure per prevenire e attenuare possibili conflitti di interesse e per assicurarsi l’indipendenza dei rating del credito, degli analisti del rating e dei team di rating del credito rispetto agli azionisti, agli organi amministrativi e di gestione e alle attività di vendita e di commercializzazione. Le agenzie di rating del credito istituiscono procedure operative standard (POS) in materia di governo societario, organizzazione e gestione dei conflitti di interesse. Esse controllano e rivedono periodicamente tali POS per valutarne l’efficacia e stabilire la necessità di un eventuale aggiornamento.»;
8)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 6 bis
Conflitti di interesse nelle agenzie di rating del credito per quanto riguarda gli investimenti
1. All’azionista o socio di un’agenzia di rating del credito che detiene almeno il 5 % del capitale o dei diritti di voto in tale agenzia di rating del credito o in una società che ha il potere di esercitare il controllo o un’influenza dominante su tale agenzia di rating del credito è vietato:
a)
detenere il 5 % o più del capitale di altre agenzie di rating del credito;
b)
avere il diritto o il potere di esercitare il 5 % o più dei diritti di voto di altre agenzie di rating del credito;
c)
avere il diritto o il potere di nominare o revocare membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di altre agenzie di rating del credito;
d)
essere membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di altre agenzie di rating del credito;
e)
esercitare o avere il potere di esercitare il controllo o un’influenza dominante su altre agenzie di rating del credito.
Il divieto di cui al primo comma, lettera a), non si applica alle partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificato, compresi i fondi gestiti quali i fondi pensione o le assicurazioni vita, a condizione che le partecipazioni in tali regimi non mettano l’azionista o il socio di un’agenzia di rating del credito nella posizione di esercitare un’influenza significativa sulle attività economiche di tali regimi.
2. Il presente articolo non si applica agli investimenti in altre agenzie di rating del credito appartenenti allo stesso gruppo di agenzie di rating del credito.
Articolo 6 ter
Durata massima del rapporto contrattuale con un’agenzia di rating del credito
1. Qualora un’agenzia di rating del credito stipuli un contratto per l’emissione di rating del credito su ricartolarizzazioni, emette rating del credito su nuove ricartolarizzazioni con attività sottostanti provenienti dallo stesso cedente per un periodo non superiore a quattro anni.
2. Qualora l’agenzia di rating del credito stipuli un contratto per l’emissione di rating del credito su ricartolarizzazioni, essa chiede all’emittente di:
a)
determinare il numero di agenzie di rating del credito che hanno un rapporto contrattuale per l’emissione di rating su ricartolarizzazioni con attività sottostanti provenienti dallo stesso cedente;
b)
calcolare la percentuale del numero totale di ricartolarizzazioni in circolazione oggetto di rating con attività sottostanti provenienti dallo stesso cedente per le quali ciascuna agenzia di rating del credito emette dei rating.
Qualora almeno quattro agenzie di rating del credito valutino, ciascuna, più del 10 % del numero totale di ricartolarizzazioni valutate in circolazione, i limiti di cui al paragrafo 1 non si applicano.
L’esenzione di cui al secondo comma continua ad applicarsi almeno finché l’agenzia di rating del credito stipuli un nuovo contratto per la valutazione di ricartolarizzazioni con attività sottostanti provenienti dallo stesso cedente. Se i criteri di cui al secondo comma non sono rispettati nella stipula di tale contratto, il periodo di cui al paragrafo 1 è calcolato a decorrere dalla data della stipula del contratto.
3. A decorrere dalla data di scadenza del contratto di cui al paragrafo 1 un’agenzia di rating del credito non può stipulare un nuovo contratto per l’emissione di rating del credito su ricartolarizzazioni con attività sottostanti del medesimo cedente per un periodo pari alla durata del contratto scaduto ma non superiore a quattro anni.
Il primo comma si applica anche:
a)
alle agenzie di rating del credito appartenenti allo stesso gruppo dell’agenzia di cui al paragrafo 1;
b)
alle agenzie di rating del credito azioniste o socie dell’agenzia di cui al paragrafo 1;
c)
alle agenzie di rating del credito delle quali l’agenzia di cui al paragrafo 1 è azionista o socia.
4. In deroga al paragrafo 1, nei casi in cui il rating del credito su una ricartolarizzazione sia emesso prima della fine della durata massima del rapporto contrattuale di cui al paragrafo 1, un’agenzia di rating del credito può continuare a controllare e aggiornare tali rating, su richiesta, per la durata della ricartolarizzazione.
5. Il presente articolo non si applica alle agenzie di rating del credito che abbiano meno di cinquanta dipendenti, a livello di gruppo, coinvolti nella prestazione di attività di rating del credito o che abbiano, a livello di gruppo, un fatturato annuo generato da attività di rating del credito inferiore a 10 milioni di EUR.
6. Qualora un’agenzia di rating del credito stipuli un contratto per l’emissione di rating del credito sulle ricartolarizzazioni prima del 20 giugno 2013, il periodo di cui al paragrafo 1 è calcolato a decorrere da tale data.»;
9)
all’articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. La retribuzione e la valutazione del rendimento dei dipendenti che partecipano alle attività relative ai rating del credito o alle prospettive di rating, nonché delle persone che approvano i rating o le prospettive di rating non dipendono dall’entità del fatturato che l’agenzia di rating del credito deriva dalle relative entità valutate o da terzi collegati.»;
10)
l’articolo 8 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Un’agenzia di rating del credito adotta, applica e garantisce il rispetto delle misure adeguate a garantire che i rating del credito e le prospettive di rating che emette siano basati su un’analisi accurata di tutte le informazioni di cui dispone e che sono rilevanti per l’analisi da essa condotta in base alle metodologie di rating applicabili. Essa adotta tutte le misure necessarie affinché le informazioni che usa ai fini dell’assegnazione dei rating o delle prospettive di rating siano di qualità sufficiente e provengano da fonti affidabili. L’agenzia di rating del credito emette rating e prospettive di rating stabilendo che il rating rappresenta il parere dell’agenzia di rating del credito ed è opportuno farvi affidamento entro certi limiti.
2 bis. Le modifiche ai rating del credito sono emesse in conformità delle metodologie di rating pubblicate dall’agenzia di rating del credito.»;
b)
al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:
«I rating sovrani sono riesaminati almeno ogni sei mesi.»;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis. Un’agenzia di rating del credito che intende modificare materialmente le metodologie, i modelli o le ipotesi principali di rating esistenti, o usarne di nuovi, suscettibili di avere un’incidenza su un rating del credito, pubblica le modifiche materiali o le nuove metodologie di rating proposte sul suo sito Internet e invita le parti interessate a presentare osservazioni in merito per un periodo di un mese, aggiungendo una spiegazione dettagliata dei motivi e delle implicazioni delle modifiche materiali o delle nuove metodologie di rating proposte.»;
d)
il paragrafo 6 è così modificato:
i)
la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«6. Quando un’agenzia di rating del credito cambia le metodologie, i modelli o le ipotesi principali di rating utilizzati nelle attività di rating in conformità dell’articolo 14, paragrafo 3, essa:»;
ii)
sono inserite le lettere seguenti:
«a bis)
ne informa immediatamente l’AESFEM e pubblica sul suo sito Internet i risultati della consultazione e le nuove metodologie di rating aggiungendone una spiegazione dettagliata, nonché la data della loro applicazione;
a ter)
pubblica immediatamente sul suo sito Internet le risposte alla consultazione di cui al paragrafo 5 bis, eccetto nei casi in cui il destinatario della consultazione richieda riservatezza;»;
e)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. Quando un’agenzia di rating del credito si rende conto di errori nelle sue metodologie di rating o nella loro applicazione, procede immediatamente a:
a)
notificare gli errori all’AESFEM e a tutte le entità valutate interessate illustrando l’incidenza sui suoi rating, compresa la necessità di riesaminare i rating emessi;
b)
qualora gli errori abbiano effetti sui suoi rating del credito, pubblicare tali errori sul suo sito Internet;
c)
correggere tali errori nelle metodologie di rating; e
d)
applicare le misure di cui al paragrafo 6, lettere a), b) e c).»;
11)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 8 bis
Rating sovrani
1. I rating sovrani sono emessi in modo da garantire che la specificità individuale di un determinato Stato membro sia stata analizzata. Sono vietati gli annunci di revisione per un determinato gruppo di paesi, se non sono corredati di relazioni su singoli paesi. Tali relazioni sono messe a disposizione del pubblico.
2. Ogni forma di comunicazione pubblica diversa dai rating del credito, dalle prospettive di rating o dai comunicati stampa o dalle relazioni che li accompagnano, di cui all’allegato I, sezione D, parte I, punto 5, relativa a modifiche potenziali dei rating sovrani, non si basa su informazioni che rientrano nella sfera dell’ente oggetto di rating che sono state divulgate senza il consenso di quest’ultimo, salvo che tali informazioni siano disponibili da fonti comunemente accessibili o che non sussistano legittimi motivi che giustifichino il diniego dell’entità a divulgarle.
3. Un’agenzia di rating del credito, tenuto conto dell’articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, e conformemente all’allegato I, sezione D, parte III, punto 3, pubblica sul suo sito Internet e trasmette all’AESFEM ogni anno alla fine del mese di dicembre un calendario per i dodici mesi successivi che fissi le date per la pubblicazione di rating sovrani non richiesti e delle prospettive di rating correlate, limitandole a un massimo di tre, nonché le date per la pubblicazione dei rating sovrani richiesti e delle prospettive di rating correlate. Tali date cadono di venerdì.
4. La pubblicazione di rating sovrani o prospettive di rating correlate può discostarsi dal calendario annunciato solo ove necessario per permettere all’agenzia di rating di conformarsi agli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 1, ed è accompagnata da una spiegazione dettagliata dei motivi dello scostamento.
Articolo 8 ter
Informazioni sugli strumenti finanziari strutturati
1. L’emittente, il cedente e il promotore di uno strumento finanziario strutturato stabiliti nell’Unione pubblicano congiuntamente, sul sito Internet creato dall’AESM ai sensi del paragrafo 4, le informazioni sulla qualità creditizia e le prestazioni delle attività sottostanti allo strumento finanziario strutturato, la struttura dell’operazione di cartolarizzazione, i flussi di cassa e le garanzie reali a sostegno delle esposizioni inerenti la cartolarizzazione e le informazioni necessarie a condurre prove di stress complete e ben documentate sui flussi di cassa e i valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti.
2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 di pubblicare le informazioni non si applica nel caso in cui tale pubblicazione violerebbe il diritto nazionale o dell’Unione che disciplina la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.
3. L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a)
le informazioni che le persone di cui al paragrafo 1 devono rendere pubbliche per adempiere all’obbligo risultante dal paragrafo 1, in conformità del paragrafo 2;
b)
la frequenza con cui le informazioni di cui alla lettera a) devono essere aggiornate;
c)
la presentazione delle informazioni di cui alla lettera a) mediante un modello di comunicazione standardizzato.
L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 21 giugno 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. L’AESFEM crea un sito Internet per la pubblicazione delle informazioni sugli strumenti finanziari strutturati di cui al paragrafo 1.
Articolo 8 quater
Doppio rating degli strumenti finanziari strutturati
1. Se un emittente o un terzo collegato intendono sollecitare il rating di uno strumento finanziario strutturato, incaricano almeno due agenzie di rating di fornire rating del credito indipendentemente l’una dall’altra.
2. L’emittente o un terzo collegato di cui al paragrafo 1 assicurano che le agenzie di rating incaricate soddisfino le seguenti condizioni:
a)
non appartengono allo stesso gruppo di agenzie di rating del credito;
b)
non sono azioniste o socie di alcuna delle altre agenzie di rating del credito;
c)
non hanno il diritto o il potere di esercitare diritti di voto in alcuna delle altre agenzie di rating del credito;
d)
non hanno il diritto né il potere di nominare o revocare membri del consiglio di amministrazione o sorveglianza di alcuna delle altre agenzie di rating del credito;
e)
nessun membro del loro consiglio di amministrazione o di sorveglianza è membro del consiglio di amministrazione o sorveglianza di un’altra agenzia di rating del credito;
f)
non esercitano o hanno il potere di esercitare un controllo o un’influenza dominante su alcuna delle altre agenzie di rating del credito.
Articolo 8 quinquies
Ricorso a più agenzie di rating
1. L’emittente o un terzo collegato che intendano incaricare almeno due agenzie per il rating relativo alla stessa emissione o entità considerano di incaricare almeno un’agenzia di rating che detenga una quota di mercato non superiore al 10 % e che possa essere giudicata, dall’emittente o da un terzo collegato, in grado di valutare l’emissione o l’entità di cui trattasi, a condizione che nell’elenco dell’AESFEM di cui al paragrafo 2 sia disponibile un’agenzia per il rating del credito dell’emissione o entità. Qualora l’emittente o un terzo collegato non incarichino almeno un’agenzia di rating del credito con una quota di mercato non superiore al 10 %, tale circostanza deve essere documentata.
2. Al fine di agevolare la valutazione da parte dell’emittente o di un terzo collegato a norma del paragrafo 1, l’AESFEM pubblica annualmente sul proprio sito Internet un elenco delle agenzie di rating del credito registrate, con l’indicazione della quota totale di mercato da esse detenuta e dei tipi di rating del credito emessi, che può essere utilizzato dall’emittente come punto di partenza per la sua valutazione.
3. Ai fini del presente articolo, la quota totale di mercato è calcolata in riferimento al fatturato annuo generato a livello di gruppo da attività di rating del credito e servizi ausiliari.»;
12)
all’articolo 10, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Un’agenzia di rating del credito comunica qualsiasi rating o prospettiva di rating del credito e qualsiasi decisione di abbandono di un rating su base non selettiva e in modo tempestivo. Nei casi di decisione di abbandono di un rating, le informazioni comunicate includono tutti i motivi alla base della decisione.
Il primo comma si applica anche a rating distribuiti su abbonamento.
2. Le agenzie di rating del credito garantiscono che i rating e le prospettive di rating siano presentati e trattati conformemente ai requisiti di cui all’allegato I, sezione D, e non presentino fattori diversi da quelli inerenti ai rating del credito.
2 bis. Fino al momento della pubblicazione del rating del credito, le prospettive di rating e i relativi dati sono considerati informazioni privilegiate secondo la definizione della direttiva 2003/6/CE e conformemente ad essa.
L’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva si applica, mutatis mutandis, alle agenzie di rating del credito per quanto riguarda il loro dovere di riservatezza, il loro obbligo di tenere un registro delle persone aventi accesso al rating, alle prospettive di rating e ai relativi dati informativi, prima della pubblicazione.
L’elenco delle persone cui il rating del credito, le prospettive di rating e i relativi dati informativi sono comunicati prima della sua pubblicazione è limitato alle persone all’uopo identificate da ciascuna entità valutata.»;
13)
all’articolo 10, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«5. Quando un’agenzia di rating del credito emette un rating non richiesto dichiara all’interno del documento di rating, dando opportuno rilievo a tale informazione e utilizzando un codice cromatico diverso chiaramente distinguibile per la categoria di rating, se l’entità valutata o un terzo collegato abbiano partecipato al processo di rating e se l’agenzia di rating abbia avuto accesso ai conti, alla gestione e ad altri documenti interni pertinenti dell’entità valutata o terzo collegato.»;
14)
all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Un’agenzia di rating del credito registrata o certificata mette a disposizione presso un registro centrale, creato dall’AESFEM, informazioni sulle proprie performance storiche, fra cui i dati sulla frequenza di transizione dei rating, sui rating del credito emessi in passato e sulle relative modifiche. Tale agenzia di rating del credito fornisce le informazioni a detto registro centrale in un formato standardizzato come disposto dall’AESFEM. Quest’ultima rende tali informazioni accessibili al pubblico e pubblica informazioni sintetiche sui principali sviluppi osservati su base annuale.»;
15)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 11 bis
Piattaforma europea di rating
1. Un’agenzia di rating del credito registrata o certificata, quando emette un rating o la prospettiva di un rating, presenta all’AESFEM informazioni pertinenti al rating, compreso il rating e la prospettiva di rating dello strumento valutato, nonché informazioni in merito al tipo di rating, il tipo di attività di rating, la data e ora di pubblicazione.
2. L’AESFEM pubblica su un sito Internet («piattaforma europea di rating») i singoli rating presentati all’AESFEM stessa ai sensi del paragrafo 1.
Il registro centrale di cui all’articolo 11, paragrafo 2, è incorporato nella piattaforma europea di rating.
3. Il presente articolo non si applica ai rating del credito o alle prospettive di rating esclusivamente prodotti e comunicati agli investitori dietro il pagamento di una commissione.»;
16)
all’articolo 14, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
«Fatto salvo il secondo comma, quando l’agenzia di rating del credito pubblica le proposte di modifica o le proposte di nuove metodologie di rating sul suo sito Internet in conformità dell’articolo 8, paragrafo 5 bis, comunica all’AESFEM le modifiche materiali contemplate alle metodologie di rating, ai modelli o alle ipotesi principali di rating o le nuove metodologie di rating, i nuovi modelli o le nuove ipotesi principali di rating proposti. Dopo la scadenza del periodo di consultazione l’agenzia di rating comunica all’AESFEM le eventuali modifiche scaturite dalla consultazione.»;
17)
all’articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’AESFEM comunica ogni decisione ai sensi degli articoli 16, 17 o 20 alla Commissione, all’ABE, all’AEAP, alle autorità competenti e alle autorità settoriali competenti.»;
18)
all’articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’AESFEM impone alle agenzie di rating del credito il pagamento di commissioni in conformità del presente regolamento e del regolamento della Commissione di cui al paragrafo 2. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall’AESFEM per la registrazione, la certificazione e la vigilanza delle agenzie di rating del credito e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all’articolo 30.»;
19)
l’articolo 21 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è così modificato:
i)
la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«4. L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:»;
ii)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
il contenuto e il formato delle notifiche periodiche dei dati di rating che devono essere richiesti alle agenzie di rating del credito registrate e certificate ai fini della vigilanza continuativa da parte dell’AESFEM.»;
iii)
dopo la lettera e) sono aggiunti i commi seguenti:
«L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 21 giugno 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
b)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«4 bis. L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a)
il contenuto e la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito trasmettono all’AESFEM conformemente all’articolo 11 bis, paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda la struttura, il formato, il metodo e il calendario delle segnalazioni; e
b)
il contenuto e il formato delle notifiche periodiche delle provvigioni applicate dalle agenzie di rating del credito ai fini della vigilanza continuativa da parte dell’AESFEM.
L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 21 giugno 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4 ter. L’AESFEM riferisce sulla possibilità di definire uno o più mapping dei rating del credito presentati ai sensi dell’articolo 11 bis, paragrafo 1, e presenta la sua relazione alla Commissione entro il 21 giugno 2015. La relazione valuta in particolare:
a)
la possibilità di definire uno o più mapping e i relativi costi e benefici;
b)
la modalità per creare uno o più mapping senza dare una rappresentazione scorretta dei rating del credito alla luce di metodologie di rating diverse;
c)
eventuali effetti dei mapping sulle norme tecniche di regolamentazione elaborate finora in relazione all’articolo 21, paragrafo 4 bis, lettere a) e b).
L’AESFEM consulta l’ABE e l’AEAP in merito al primo comma, lettere a) e b).»;
c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L’AESFEM pubblica una relazione annuale sull’applicazione del presente regolamento. La relazione contiene, in particolare, una valutazione dell’attuazione dell’allegato I da parte delle agenzie di rating registrate a norma del presente regolamento e una valutazione dell’applicazione del meccanismo di avallo di cui all’articolo 4, paragrafo 3.»;
20)
all’articolo 22 bis, il titolo è sostituito dal seguente:
«Esame della conformità ai requisiti metodologici»;
21)
l’articolo 25 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 25 bis
Autorità settoriali competenti responsabili della vigilanza e dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e degli articoli 5 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies
Le autorità settoriali competenti hanno la responsabilità di vigilare e garantire l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e degli articoli 5 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies, in conformità della pertinente legislazione settoriale.»;
22)
è inserito il titolo seguente:
«TITOLO III BIS
RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE AGENZIE DI RATING DEL CREDITO
Articolo 35 bis
Responsabilità civile
1. Se un’agenzia di rating del credito ha commesso intenzionalmente o per colpa grave una delle violazioni di cui all’allegato III che ha inciso sul rating del credito, l’investitore o l’emittente possono chiedere all’agenzia di rating il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione.
Un investitore può chiedere il risarcimento dei danni ai sensi del presente articolo qualora provi di aver ragionevolmente riposto affidamento, in conformità dell’articolo 5 bis, paragrafo 1, o in ogni caso con la dovuta diligenza, su un rating del credito per assumere la decisione di investire, detenere o cedere uno strumento finanziario oggetto del rating del credito.
Un emittente può chiedere il risarcimento dei danni ai sensi del presente articolo qualora provi che esso stesso o i propri strumenti finanziari sono oggetto del rating del credito e che la violazione non è stata causata da informazioni inesatte o fuorvianti fornite dall’emittente all’agenzia di rating del credito, direttamente o tramite informazioni pubblicamente accessibili.
2. Spetta all’investitore o all’emittente fornire elementi informativi precisi e dettagliati che indichino che l’agenzia di rating del credito ha violato il presente regolamento e che la violazione ha avuto un impatto sul rating emesso.
L’organo giurisdizionale nazionale competente stabilisce cosa debba intendersi per elementi informativi precisi e dettagliati, tenendo in considerazione che l’investitore o l’emittente potrebbe non aver accesso a informazioni che rientrano puramente nella sfera dell’agenzia di rating.
3. La responsabilità civile delle agenzie di rating del credito di cui al paragrafo 1 è limitata in via preventiva unicamente nei casi in cui tale limitazione sia:
a)
ragionevole e proporzionata; e
b)
consentita dal diritto nazionale applicabile, in conformità del paragrafo 4.
Le limitazioni non conformi al primo comma o le esclusioni della responsabilità civile sono prive di effetti giuridici.
4. I termini quali “danno”, “intenzione”, “colpa grave”, “affidamento ragionevole”, “dovuta attenzione”, “incidenza”, “ragionevolezza” e “proporzionalità”, utilizzati nel presente articolo ma non definiti, sono da interpretare e applicare conformemente al diritto nazionale applicabile in base alle pertinenti norme di diritto internazionale privato. I casi concernenti la responsabilità civile di un’agenzia di rating del credito che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento sono disciplinati dal diritto nazionale applicabile determinato in base alle rilevanti norme di diritto internazionale privato. L’organo giurisdizionale competente in merito a un’azione di responsabilità civile intentata da un investitore o da un emittente è determinato in base alle pertinenti norme di diritto internazionale privato.
5. Il presente articolo non esclude ulteriori azioni risarcitorie in conformità del diritto nazionale.
6. Il diritto al risarcimento stabilito dal presente articolo non impedisce all’AESFEM di esercitare pienamente i propri poteri ex articolo 36 bis.»;
23)
all’articolo 36 bis, paragrafo 2, il primo comma è così modificato:
a)
le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
per le violazioni di cui ai punti da 1 a 5, da 11 a 15, 19, 20, 23, da 26 bis a 26 quinquies, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50, 51 e da 55 a 62 della sezione I dell’allegato III, le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di 500 000 EUR a un massimo di 750 000 EUR;
b)
per le violazioni di cui ai punti 6, 7, 8, 16, 17, 18, 21, 22, 22 bis, 24, 25, 27, 29, 31, 34, da 37 a 40, 42, 42 bis, 42 ter, da 45 a 49 bis, 52, 53 e 54 della sezione I dell’allegato III, le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di 300 000 EUR a un massimo di 450 000 EUR;»;
b)
le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«d)
per le violazioni di cui ai punti 1, 6, 7, 8 e 9 della sezione II dell’allegato III, le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di 50 000 EUR a un massimo di 150 000 EUR;
e)
per le violazioni di cui ai punti 2, da 3 bis a 5 della sezione II dell’allegato III, le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di 25 000 EUR a un massimo di 75 000 EUR;»;
c)
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
per le violazioni di cui al punto 20 bis della sezione I dell’allegato III, ai punti da 4 a 4 quater, 6, 8 e 10 della sezione III dell’allegato III, le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di 90 000 EUR a un massimo di 200 000 EUR;»;
24)
l’articolo 39 è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 3 sono soppressi;
b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«4. La Commissione, previo ottenimento del parere tecnico da parte dell’AESFEM, riesamina la situazione del mercato del rating del credito per gli strumenti finanziari strutturati, in particolare il mercato del rating per le ricartolarizzazioni. A seguito del riesame, entro il 1o luglio 2016 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, eventualmente corredata di una proposta legislativa, in cui valuta in particolare:
a)
la disponibilità di una scelta sufficiente per soddisfare gli obblighi di cui agli articoli 6 ter e 8 quater;
b)
l’opportunità di abbreviare o estendere la durata massima del rapporto contrattuale di cui all’articolo 6 ter, paragrafo 1, e il periodo minimo che deve trascorrere prima che l’agenzia di rating del credito possa nuovamente stipulare un contratto con un emittente o un terzo collegato per l’emissione di rating del credito sulle ricartolarizzazioni di cui all’articolo 6 ter, paragrafo 3;
c)
l’opportunità di modificare l’esenzione di cui all’articolo 6 ter, paragrafo 2, secondo comma.
5. La Commissione riesamina la situazione del mercato dei rating del credito, previo ottenimento di un parere tecnico da parte dell’AESFEM. A seguito di tale riesame, entro il 1o gennaio 2016 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, eventualmente corredata di una proposta legislativa, in cui valuta in particolare:
a)
se sussista la necessità di estendere la portata degli obblighi di cui all’articolo 8 ter per includervi altri prodotti finanziari creditizi;
b)
se i requisiti di cui agli articoli 6, 6 bis e 7 abbiano attenuato in misura sufficiente i conflitti d’interesse;
c)
se la portata del meccanismo di rotazione di cui all’articolo 6 ter debba essere estesa ad altre classi di attività e se sia opportuno adottare periodi differenziati per le varie classi di attività;
d)
se siano appropriati i modelli di remunerazione attualmente in uso e i modelli alternativi;
e)
se sussista la necessità di attuare altre misure per promuovere la concorrenza nel mercato dei rating del credito;
f)
l’opportunità di ulteriori iniziative per promuovere la concorrenza sul mercato dei rating del credito stante l’evoluzione strutturale del settore;
g)
se sussista la necessità di proporre misure per evitare l’eccessivo affidamento contrattuale ai rating del credito;
h)
i livelli di concentrazione del mercato, i rischi derivanti da un’elevata concentrazione e l’impatto sulla stabilità generale del settore finanziario.
6. La Commissione informa almeno una volta l’anno il Parlamento europeo e il Consiglio delle eventuali nuove decisioni di equivalenza di cui all’articolo 5, paragrafo 6, che sono state adottate nel periodo considerato.»;
25)
l’articolo 39 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 39 bis
Personale e risorse dell’AESFEM
Entro il 21 giugno 2014, l’AESFEM valuta il proprio fabbisogno in termini di personale e di risorse derivante dall’assunzione dei propri poteri e compiti ai sensi del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.»;
26)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 39 ter
Obblighi di comunicazione
1. Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente:
a)
le iniziative adottate per quanto riguarda la soppressione dei riferimenti ai rating del credito che causano o possono causare un affidamento esclusivo o automatico dagli stessi; e
b)
strumenti alternativi che permettano agli investitori di operare in proprio la valutazione del rischio di credito degli emittenti e degli strumenti finanziari,
allo scopo di eliminare entro il 1o gennaio 2020 tutti i riferimenti ai rating del credito a fini regolamentari nel diritto dell’Unione, previa identificazione e attuazione di idonee alternative. L’AESFEM fornisce assistenza tecnica alla Commissione nel quadro del presente paragrafo.
2. Dopo aver esaminato la situazione del mercato, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2014, una relazione in merito all’opportunità di sviluppare una valutazione europea del merito creditizio per il debito sovrano.
Tenendo conto delle conclusioni della relazione di cui al primo comma e della situazione del mercato, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2016, una relazione sull’opportunità e la fattibilità di istituire un’agenzia di rating del credito europea preposta alla valutazione del merito creditizio del debito sovrano degli Stati membri e/o una fondazione europea di rating del credito per tutti gli altri rating del credito.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2013, una relazione in merito alla fattibilità di una rete di agenzie di rating del credito minori al fine di migliorare la concorrenza sul mercato. Tale relazione valuta forme di assistenza finanziaria e non finanziaria per la creazione di detta rete, tenendo conto dei potenziali conflitti di interesse derivanti da un finanziamento pubblico di questo tipo. Alla luce delle conclusioni di tale relazione e seguendo il parere tecnico dell’AESFEM, la Commissione può riesaminare e suggerire proposte di modifica dell’articolo 8 quater.»;
27)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
28)
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
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