Art. 2
Misure transitorie riguardanti il regolamento (CE) n. 412/2008
In vigore dal 16 mag 2013
Misure transitorie riguardanti il regolamento (CE) n. 412/2008
In deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 412/2008, riguardo al periodo contingentale di importazione dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014, i richiedenti di diritti di importazione della Croazia dimostrano di essere stati riconosciuti quali stabilimenti di trasformazione autorizzati a esportare nell’Unione a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 e dimostrano inoltre alle autorità competenti della Croazia di avere operato nel settore della fabbricazione di prodotti trasformati contenenti carni bovine, in conformità alla legislazione croata, durante ognuno dei due periodi di riferimento di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006.
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