Art. 9
Valutazione della conformità ai requisiti
In vigore dal 15 mag 2013
Valutazione della conformità ai requisiti
1. Gli Stati membri designano un organo nazionale imparziale e indipendente incaricato di valutare se gestori della rete stradale, prestatori di servizi ed emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica o privata soddisfino i requisiti previsti agli articoli da 3 a 8. Due o più Stati membri possono designare un organo comune incaricato di valutare la conformità a detti requisiti nel territorio di ciascuno di essi.
Gli Stati membri notificano gli organi nazionali alla Commissione.
2. I gestori della rete stradale, prestatori di servizi ed emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica e privata comunicano agli organi nazionali designati gli estremi d’identificazione e una descrizione del servizio informativo da essi erogato, e presentano una dichiarazione di conformità ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 8.
La dichiarazione riporta, secondo i casi, gli elementi seguenti:
a)
copertura del servizio informativo in termini di categorie connesse alla sicurezza stradale e tratti della rete stradale;
b)
informazioni sul pertinente punto d’accesso ai dati sulla viabilità connessi alla sicurezza stradale e relative condizioni d’uso;
c)
formato dei dati sulla viabilità connessi alla sicurezza stradale accessibili tramite il pertinente punto d’accesso;
d)
mezzo di divulgazione del servizio informativo agli utenti finali.
In caso di variazione nell’erogazione del servizio, i gestori della rete stradale, prestatori di servizi ed emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica o privata aggiornano immediatamente la dichiarazione di conformità.
3. Gli organi nazionali designati verificano, mediante campionamento casuale, l’esattezza delle dichiarazioni di vari gestori della rete stradale, prestatori di servizi ed emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica o privata e chiedono loro di dimostrare il soddisfacimento dei requisiti previsti agli articoli da 3 a 8.
Gli organi nazionali nominati riferiscono ogni anno alle autorità nazionali circa le dichiarazioni presentate e i risultati delle ispezioni casuali.
Storico versioni
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