Art. 8 · Divulgazione delle informazioni

Art. 8

Divulgazione delle informazioni

In vigore dal 15 mag 2013
Divulgazione delle informazioni 1.   I gestori della rete stradale, prestatori di servizi ed emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica divulgano agli utenti finali informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale prima di comunicare loro qualsiasi altra informazione sulla viabilità non collegata alla sicurezza. 2.   Il servizio informativo soddisfa le condizioni seguenti: a) è erogato in modo da raggiungere il maggior numero di utenti finali interessati dal dato evento o situazione di cui all’; b) i gestori della rete stradale, prestatori di servizi e/o emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica e/o privata ne assicurano, laddove possibile, la disponibilità gratuita per gli utenti finali. 3.   I gestori della rete stradale e prestatori di servizi di natura pubblica e privata collaborano per armonizzare la presentazione del contenuto informativo diffuso agli utenti finali. Essi informano gli utenti finali dell’esistenza del servizio informativo e della relativa copertura.
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