Art. 5 · Erogazione del servizio informativo

Art. 5

Erogazione del servizio informativo

In vigore dal 15 mag 2013
Erogazione del servizio informativo 1.   Gli Stati membri stabiliscono in quali tratti della rete stradale transeuropea le condizioni di traffico e di sicurezza impongono l’attivazione del servizio di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale. Essi comunicano alla Commissione detti tratti stradali. 2.   L’erogazione del servizio informativo soddisfa i requisiti previsti agli articoli da 6 a 8.
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