Art. 5
Erogazione del servizio informativo
In vigore dal 15 mag 2013
Erogazione del servizio informativo
1. Gli Stati membri stabiliscono in quali tratti della rete stradale transeuropea le condizioni di traffico e di sicurezza impongono l’attivazione del servizio di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale.
Essi comunicano alla Commissione detti tratti stradali.
2. L’erogazione del servizio informativo soddisfa i requisiti previsti agli articoli da 6 a 8.
Storico versioni
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