Art. 9 · Verifica

Art. 9

Verifica

In vigore dal 15 mag 2013
Verifica 1.   Entro al massimo dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni seguenti: a) gli organismi competenti designati per la valutazione della conformità ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 7; b) la descrizione del punto di accesso nazionale, ove opportuno. 2.   Entro dodici mesi in seguito all’entrata in vigore del presente regolamento, e in seguito ogni anno civile, gli Stati membri comunicano le seguenti informazioni: a) il numero delle varie aree di parcheggio e dei parcheggi sul proprio territorio; b) la percentuale delle aree di parcheggio registrate nel servizio d’informazione; c) la percentuale delle aree di parcheggio che forniscono alla Commissione informazioni dinamiche circa la disponibilità di parcheggi e le zone prioritarie.
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