Art. 9
Verifica
In vigore dal 15 mag 2013
Verifica
1. Entro al massimo dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni seguenti:
a)
gli organismi competenti designati per la valutazione della conformità ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 7;
b)
la descrizione del punto di accesso nazionale, ove opportuno.
2. Entro dodici mesi in seguito all’entrata in vigore del presente regolamento, e in seguito ogni anno civile, gli Stati membri comunicano le seguenti informazioni:
a)
il numero delle varie aree di parcheggio e dei parcheggi sul proprio territorio;
b)
la percentuale delle aree di parcheggio registrate nel servizio d’informazione;
c)
la percentuale delle aree di parcheggio che forniscono alla Commissione informazioni dinamiche circa la disponibilità di parcheggi e le zone prioritarie.
Storico versioni
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