Art. 5 · Condivisione e scambio dei dati

Art. 5

Condivisione e scambio dei dati

In vigore dal 15 mag 2013
Condivisione e scambio dei dati 1.   Gli operatori delle aree di parcheggio e i fornitori di servizi, pubblici o privati, condividono e scambiano i dati di cui all’, paragrafo 1. A tale scopo utilizzano il formato DATEX II (CEN/TS 16157) o qualsiasi formato internazionale e leggibile da una macchina compatibile con DATEX II. I dati devono essere accessibili a fini di scambio e di riutilizzo da parte dei fornitori di servizi di informazione e/o degli operatori delle aree di parcheggio, pubblici o privati, senza discriminazioni, a norma dei diritti e delle procedure di accesso stabiliti nella direttiva 2003/98/CE. 2.   I dati statici devono essere accessibili attraverso un punto di accesso nazionale o internazionale. 3.   Per i dati dinamici gli Stati membri (o le autorità nazionali) sono responsabili dell’istituzione e della gestione di un punto di accesso centrale, nazionale o internazionale, che colleghi tutti i singoli punti di accesso di ciascun operatore delle aree di parcheggio per automezzi pesanti e/o fornitore di servizi sul proprio territorio nell’interesse degli utenti. 4.   Gli Stati membri possono contribuire a un punto di accesso internazionale, fornendo dati e garantendo che la sua qualità sia conforme ai requisiti previsti dall’. 5.   L’accesso, lo scambio e il riutilizzo dei dati dinamici pubblici o privati sono soggetti a tariffe ragionevoli, come stabilito nella direttiva relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico. 6.   Gli operatori delle aree di parcheggio o i fornitori di servizi pubblici o privati inviano periodicamente i propri dati statici raccolti al punto di accesso nazionale o internazionale attraverso mezzi elettronici adeguati, almeno una volta all’anno per i dati statici di cui all’, paragrafo 1. Per quanto riguarda i dati dinamici, gli operatori e/o i fornitori di servizi, pubblici e privati, aggiornano le proprie informazioni indicate all’, paragrafo 3, almeno ogni 15 minuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:885:oj#art-5