Art. 3
Requisiti per la predisposizione di servizi d’informazione
In vigore dal 15 mag 2013
Requisiti per la predisposizione di servizi d’informazione
1. Gli Stati membri indicano le aree in cui le condizioni di traffico e di sicurezza richiedono la predisposizione di servizi d’informazione sulle aree di parcheggio sicure.
Essi definiscono inoltre le zone prioritarie in cui saranno fornite le informazioni dinamiche.
2. La predisposizione di servizi d’informazione rispetta i requisiti stabiliti negli articoli da 4 a 7.
Storico versioni
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