Art. 1
Procedura e condizioni applicabili alla scelta di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE
In vigore dal 15 mag 2013
Procedura e condizioni applicabili alla scelta di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE
1. Il gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che soddisfa le condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE e che sceglie di sottoporsi alle norme della medesima presenta domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro d’origine.
Alla domanda si applica la stessa procedura prevista dall’articolo 7, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2011/61/UE e dalle relative misure di esecuzione.
2. L’autorità competente dello Stato membro d’origine può esentare il GEFIA di cui al paragrafo 1 dall’obbligo di fornire tutte le informazioni e la documentazione previste dall’articolo 7 della direttiva 2011/61/UE, purché esse siano già state trasmesse all’autorità competente ai fini della registrazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della medesima ovvero nel quadro della procedura di autorizzazione di cui all’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE e a condizione che siano aggiornate, fatto che il GEFIA conferma per iscritto.
3. L’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia l’autorizzazione secondo la stessa procedura prevista dall’articolo 8, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2011/61/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2013:447:oj#art-1