Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 mag 2013
All' del regolamento (UE) n. 356/2010, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni in quanto: a) sono impegnati in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi gli atti che mettono a repentaglio il processo di pace e di riconciliazione in Somalia, o che minacciano con la forza il governo federale della Somalia o la missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM); b) hanno violato l’embargo sulle armi o il divieto di fornire la relativa assistenza o le restrizioni relative alla rivendita e al trasferimento di armi di cui al paragrafo 34 dell’UNSCR 2093 (2013); c) impediscono l’inoltro di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia; d) sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile; e) sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia che comprendono atti contro civili, inclusi bambini e donne, in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati.»
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