Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 mag 2013
L', paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno colaborato non incluse nel campione e soggette al dazio medio ponderato del 17,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all', paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011); b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure istituite dal presente regolamento; e c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2013:412:oj#art-3