Art. 4

Art. 4

In vigore dal 8 mag 2013
Nella colonna 9 dell’allegato del regolamento (CE) n. 900/2009, il testo della linea «3b8.12» è sostituito dal seguente: «1. L’additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela. 2. Sicurezza dell’utilizzatore: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza. 3. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.»
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