Art. 5 · Valutazioni e decisioni in merito a domande di autorizzazione nazionali

Art. 5

Valutazioni e decisioni in merito a domande di autorizzazione nazionali

In vigore dal 6 mag 2013
Valutazioni e decisioni in merito a domande di autorizzazione nazionali In deroga all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 528/2012, l’autorità competente destinataria decide se concedere o rifiutare l’autorizzazione di uno stesso prodotto conformemente alle disposizioni dell’articolo 19 di detto regolamento entro 60 giorni a decorrere dalla convalida della domanda in conformità dell’ o, se del caso, dalla successiva data di adozione della corrispondente decisione in merito al corrispondente prodotto di riferimento.
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