Art. 9 · Livello gestionale

Art. 9

Livello gestionale

In vigore dal 3 mag 2013
Livello gestionale 1.   Il gestore della realizzazione è responsabile del livello gestionale. 2.   Il gestore della realizzazione è competente, in particolare, per quanto riguarda i seguenti aspetti: a) sviluppo, proposta, mantenimento e attuazione del programma di realizzazione in conformità alla sezione 2; b) associazione dei soggetti operativi necessari per l’attuazione dei progetti comuni; c) istituzione dei meccanismi e processi decisionali che permettono la sincronizzazione efficiente e il coordinamento generale dei progetti attuativi e dei relativi investimenti, in linea con il programma di realizzazione; d) gestione efficace dei rischi e dei conflitti d’interesse; e) consulenza alla Commissione sulle questioni inerenti all’attuazione dei progetti comuni e alla predisposizione di progetti comuni nuovi; f) attuazione delle decisioni della Commissione assicurandone e monitorandone l’attuazione da parte del livello attuativo; g) individuazione dei meccanismi di finanziamento più appropriati combinando fondi pubblici e privati; h) monitoraggio dell’attuazione del programma di realizzazione; i) presentazione di relazioni alla Commissione; j) coordinamento adeguato con le autorità nazionali di vigilanza. 3.   Il gestore della realizzazione si compone di raggruppamenti di soggetti operativi o di soggetti operativi singoli, anche di paesi terzi, nel rispetto delle condizioni previste nel pertinente programma di finanziamento dell’Unione. I soggetti operativi possono partecipare al gestore della realizzazione tramite strutture di blocchi funzionali di spazio aereo (FAB). 4.   Il gestore della realizzazione dimostra, tra l’altro, la capacità di: a) rappresentare i soggetti operativi necessari per l’attuazione dei progetti comuni; b) gestire programmi di attuazione multinazionali; c) comprendere i meccanismi di reperimento dei fondi e di finanziamento e la gestione finanziaria dei programmi; d) usare le strutture esistenti per coinvolgere tutti i soggetti operativi. 5.   La Commissione seleziona i membri del gestore della realizzazione concludendo un partenariato quadro a seguito di un invito a presentare proposte, a norma dell’articolo 178 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (10) (modalità di applicazione). L’invito a presentare proposte fissa gli obiettivi, requisiti e criteri applicabili alla selezione dei membri del gestore della realizzazione in conformità alle modalità di applicazione. Il comitato per il cielo unico è informato sulla procedura di selezione del gestore della realizzazione. 6.   I membri del gestore della realizzazione eseguono almeno un progetto attuativo o parte di esso. 7.   Il gestore della realizzazione concorda opportuni meccanismi di cooperazione con il gestore della rete, l’impresa comune SESAR e il comparto militare. Detti meccanismi di cooperazione sono sottoposti all’approvazione della Commissione. La cooperazione si configura come segue: a) gestore della realizzazione e gestore della rete collaborano affinché i rispettivi compiti non si sovrappongono né entrino in concorrenza, in particolare per quanto attiene agli aspetti della realizzazione che interessano l’infrastruttura della rete, l’organizzazione dello spazio aereo e le prestazioni, così come la coerenza con il piano strategico della rete e il piano operativo della rete; inoltre il gestore della rete sostiene, nei limiti del proprio mandato, i membri del gestore della realizzazione a norma dell’, paragrafo 1, lettera i), e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 677/2011; b) il gestore della realizzazione coopera con l’impresa comune SESAR per assicurare i necessari collegamenti fra le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e convalida di SESAR e la realizzazione di SESAR e si consulta con l’impresa comune SESAR sulle priorità e i progressi compiuti nella fase di sviluppo su questioni inerenti alla fase industriale e ai fini della coerenza con il piano generale ATM; c) il gestore della realizzazione coordina i lavori con il comparto militare per scongiurare effetti negativi sulle capacità di difesa nazionali e collettive. 8.   Nelle decisioni che possono avere conseguenze per le attività degli organismi di cui al paragrafo 7 il gestore della realizzazione tiene debitamente conto del loro parere. 9.   In caso di disaccordo tra il gestore della realizzazione e gli organismi di cui al paragrafo 7, il gestore della realizzazione sottopone la questione alla Commissione, che decide. Il gestore della realizzazione si attiene alla decisione della Commissione. 10.   Il gestore della realizzazione chiede all’industria manifatturiera, attraverso meccanismi di cooperazione che sono comunicati alla Commissione, assistenza per ottenere, fra l’altro, informazioni sulla fase industriale dei prodotti. 11.   Fatta salva la disponibilità di fondi e nel rispetto delle condizioni previste nel pertinente programma di finanziamento dell’Unione, la Commissione accorda sostegno finanziario al gestore della realizzazione esclusivamente per l’esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 2.
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