Art. 4 · Finalità e contenuto

Art. 4

Finalità e contenuto

In vigore dal 3 mag 2013
Finalità e contenuto 1.   Scopo dei progetti comuni è la realizzazione tempestiva, coordinata e sincronizzata delle funzionalità ATM che permetteranno le modifiche operative di fondo. 2.   I progetti comuni sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione europea e contribuiscono al loro conseguimento. 3.   I progetti comuni indicano le funzionalità ATM che: a) avendo raggiunto lo stato di avanzamento appropriato della fase industriale, sono mature per la realizzazione; b) richiedono una realizzazione sincronizzata. 4.   La maturità delle funzionalità ATM è dimostrata, fra l’altro, in base ai risultati della convalida da parte dell’impresa comune SESAR, allo stato di avanzamento dei processi di standardizzazione e certificazione e a una valutazione della loro interoperabilità, anche in relazione al piano globale di navigazione aerea dell’ICAO e al materiale ICAO pertinente. 5.   La necessità di una realizzazione sincronizzata delle funzionalità ATM è valutata in base: a) alla definizione del relativo ambito geografico e della pianificazione, comprese le date obiettivo per la realizzazione; b) all’individuazione dei soggetti operativi necessari alla realizzazione; c) a misure transitorie per una realizzazione graduale. 6.   Inoltre i progetti comuni: a) dimostrano l’effettivo interesse economico dell’EATMN sulla scorta di un’analisi indipendente dei costi-benefici e individuano le potenziali conseguenze negative, a livello locale o regionale, per le specifiche categorie di soggetti operativi; b) indicano gli incentivi alla realizzazione, di cui al capo III, sezione 3, in particolare per attutire gli impatti negativi su una data area geografica o categoria di soggetti operativi; c) rimandano alle norme di attuazione per l’interoperabilità e la sicurezza previste dal regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e dal regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). È fatto riferimento, in particolare, alle specifiche comunitarie di cui al regolamento (CE) n. 552/2004 e ai metodi accettabili di rispondenza e specifiche di certificazione di cui al regolamento (CE) n. 216/2008; d) individuano l’eventuale necessità di nuove norme di attuazione per l’interoperabilità e la sicurezza, specifiche comunitarie e norme civili a sostegno della realizzazione e dell’applicabilità al comparto militare, tenendo presente l’equivalenza tra sistemi civili e militari; e) tengono conto dei pertinenti elementi di realizzazione indicati nel piano strategico della rete e nel piano operativo della rete del gestore della rete.
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