Art. 11 · Finalità

Art. 11

Finalità

In vigore dal 3 mag 2013
Finalità 1.   Il programma di realizzazione presenta, in un piano di lavoro completo e strutturato, tutte le attività richieste per attuare le tecnologie, procedure e migliori pratiche necessarie per l’attuazione dei progetti comuni. Organizza tali attività in progetti attuativi indicandone i rischi associati e gli interventi di attenuazione del rischio, l’ambito geografico, la tempistica e i soggetti operativi responsabili dell’esecuzione. 2.   Il programma di realizzazione è il quadro di riferimento per i lavori dei livelli gestionale e attuativo. 3.   Il programma di realizzazione è parte integrante della convenzione quadro di partenariato e, pertanto, i membri del gestore della realizzazione s’impegnano ad attuarlo.
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