Art. 10 · Livello attuativo

Art. 10

Livello attuativo

In vigore dal 3 mag 2013
Livello attuativo 1.   Il livello attuativo consiste nei progetti attuativi selezionati dalla Commissione per dare attuazione ai progetti comuni in linea con il programma di realizzazione. 2.   La Commissione seleziona i progetti attuativi tramite inviti a presentare proposte per l’attuazione del programma di realizzazione, nel rispetto delle norme e procedure dei pertinenti programmi di finanziamento dell’Unione. 3.   Le proposte di progetti attuativi tengono debitamente presente la maturità dei processi della fase industriale relativi ai progetti in questione, in base alle informazioni fornite dall’industria manifatturiera, in particolare per quanto riguarda l’impatto dei progetti attuativi sui sistemi di ATM preesistenti, la fattibilità tecnica, le stime dei costi e le tabelle di marcia applicabili alle soluzioni tecniche. 4.   I progetti attuativi e la relativa esecuzione sono conformi alle condizioni concordate con la Commissione.
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