Art. 20 · Facilitazione del controllo di conformità

Art. 20

Facilitazione del controllo di conformità

In vigore dal 3 mag 2013
Facilitazione del controllo di conformità I fornitori di servizi di navigazione aerea agevolano le ispezioni e le inchieste organizzate dalle autorità nazionali di vigilanza interessate oppure da un’organizzazione riconosciuta che agisce a loro nome, in particolare per quanto riguarda le ispezioni in loco. Le persone autorizzate sono abilitate a: a) esaminare i documenti contabili, i registri, gli inventari e ogni altro documento pertinente per la determinazione delle tariffe di navigazione aerea; b) fare copie o estratti di tali documenti; c) chiedere chiarimenti a voce sul posto; d) accedere a locali, terreni o veicoli pertinenti. Le ispezioni e le indagini sono effettuate conformemente alle procedure in vigore nello Stato membro in cui hanno luogo.
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