Art. 6 · Gestore della rete

Art. 6

Gestore della rete

In vigore dal 3 mag 2013
Gestore della rete Il gestore della rete, di cui all’ del regolamento (CE) n. 551/2004 (14) e all’ del regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, svolge i seguenti compiti in relazione al sistema di prestazioni: a) assiste la Commissione fornendo informazioni rilevanti per la predisposizione di obiettivi prestazionali a livello di Unione europea prima dei periodi di riferimento e per monitorare il conseguimento di tali obiettivi durante il periodo di riferimento. In particolare, il gestore della rete richiama l’attenzione della Commissione su ogni eventuale riduzione significativa e persistente delle prestazioni operative; b) ai sensi dell’, paragrafo 5, garantisce alla Commissione l’accesso a tutti i dati di cui all’allegato V; c) assiste i blocchi funzionali di spazio aereo e i rispettivi fornitori di servizi di navigazione aerea nel conseguimento dei loro obiettivi prestazionali durante i periodi di riferimento garantendo la coerenza tra i piani di miglioramento delle prestazioni, il piano strategico della rete e il piano operativo della rete; d) elabora un piano di miglioramento delle prestazioni, il piano di prestazione della rete, conformemente all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 677/2011, che viene presentato alla Commissione almeno sei mesi prima dell’inizio di ciascun periodo di riferimento ed è adottato dalla Commissione prima dell’inizio di ciascun periodo di riferimento. Tale piano è pubblico e: i) contiene obiettivi prestazionali per tutti i settori essenziali di prestazione e per tutti gli indicatori, coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’intero periodo di riferimento, con valori annuali da utilizzare a fini di monitoraggio; ii) contiene una descrizione delle azioni dirette a conseguire gli obiettivi; iii) contiene, se necessario o se viene deciso dalla Commissione, ulteriori indicatori e obiettivi essenziali di prestazione.
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