Art. 5 · Blocchi funzionali di spazio aereo

Art. 5

Blocchi funzionali di spazio aereo

In vigore dal 3 mag 2013
Blocchi funzionali di spazio aereo 1.   Gli Stati membri stabiliscono piani di miglioramento delle prestazioni a livello di blocco funzionale di spazio aereo. 2.   Per conformarsi all’obbligo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri: a) assicurano che il piano di miglioramento delle prestazioni sia conforme al modello che figura all’allegato II; b) comunicano alla Commissione qual è la autorità nazionale di vigilanza o l’organismo competente per il coordinamento all’interno del blocco funzionale di spazio aereo e per le relazioni con la Commissione per quanto riguarda l’attuazione del suddetto piano; c) adottano le disposizioni appropriate affinché: i) fatte salve le disposizioni della lettera e) e dell’allegato I, venga stabilito un unico obiettivo per ogni indicatore essenziale di prestazioni; ii) per motivi di trasparenza, il contributo di ogni fornitore di servizi di navigazione aerea all’interno del blocco funzionale di spazio aereo, monitorato al livello più opportuno, per il conseguimento degli obiettivi prestazionali stabiliti per il blocco funzionale di spazio aereo è identificato nel piano di miglioramento delle prestazioni; iii) vengano definite e applicate le misure di cui all’, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 549/2004, durante il periodo di riferimento quando gli obiettivi non sono conseguiti. A questo fine vengono utilizzati i valori annuali del piano di miglioramento delle prestazioni; d) sono responsabili per la fissazione e il conseguimento degli obiettivi prestazionali stabiliti a livello locale, vale a dire di blocco funzionale di spazio aereo, nazionale, di zona tariffaria e aeroportuale; e) quando non è stata istituita una zona tariffaria comune di rotta ai sensi dell’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, e, di conseguenza, gli obiettivi di efficienza economica di rotta sono fissati per più di una zona tariffaria all’interno del blocco funzionale di spazio aereo, consolidano tali obiettivi in un valore unico a livello aggregato per servizi di navigazione aerea di rotta e forniscono, a fini di informazione, una cifra complessiva che dimostri lo sforzo sotto il profilo del rapporto costo-efficienza a livello di blocco funzionale di spazio aereo; f) quando una zona tariffaria viene modificata durante un periodo di riferimento, dimostrano che tale modifica consente sempre di conseguire gli obiettivi prestazionali adottati per tale periodo; g) assicurano che il piano di miglioramento delle prestazioni sia coerente con il campo di applicazione del presente regolamento a norma dell’, paragrafo 6, del presente regolamento e dell’ del regolamento (CE) n. 549/2004.
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