Art. 4 · Autorità nazionali di vigilanza

Art. 4

Autorità nazionali di vigilanza

In vigore dal 3 mag 2013
Autorità nazionali di vigilanza 1.   Le autorità nazionali di vigilanza sono responsabili dell’elaborazione dei piani di miglioramento delle prestazioni, della sorveglianza delle prestazioni e del monitoraggio di piani e obiettivi prestazionali. Nello svolgimento di questi compiti, esse agiscono in modo imparziale, indipendente e trasparente. 2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di vigilanza dispongano, o possano disporre, delle risorse e capacità necessarie in tutti i settori essenziali di prestazione per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente regolamento, tra cui i poteri di ispezione per lo svolgimento dei compiti di cui all’. 3.   Quando in uno Stato membro sono presenti diverse autorità nazionali di vigilanza, lo Stato in questione comunica alla Commissione qual è la autorità di vigilanza competente per il coordinamento nazionale ai fini dell’applicazione del presente regolamento.
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