Art. 27 · Entrata in vigore

Art. 27

Entrata in vigore

In vigore dal 3 mag 2013
Entrata in vigore 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Il presente regolamento si applica a partire dal secondo periodo di riferimento di cui all’, e nel corso di tale periodo. Per quanto riguarda l’applicazione del sistema di prestazioni, al fine di consentire l’adozione di obiettivi a livello dell’Unione in applicazione dell’, paragrafo 2, prima che inizi il secondo periodo di riferimento e l’elaborazione e adozione di piani di miglioramento delle prestazioni in conformità alle disposizioni del presente regolamento, l’, paragrafi 3 e 4, l’, paragrafo 3, lettera i), l’, paragrafo 3, lettera n), l’, l’, l’, paragrafi 3 e 4), l’, il capo II, il capo III, nonché gli allegati I, II, III, IV e V si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
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