Art. 22 · Diffusione delle informazioni

Art. 22

Diffusione delle informazioni

In vigore dal 3 mag 2013
Diffusione delle informazioni 1.   La Commissione diffonde le informazioni ai fini degli obiettivi di cui all’ del regolamento (CE) n. 549/2004 in conformità al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (17), in particolare l’, e all’ del regolamento (CE) n. 550/2004. 2.   Le informazioni di cui all’, paragrafo 3, lettera a),sono messe a disposizione del pubblico in particolare per via informatica. A tal fine, la Commissione adotta una decisione sulla politica per il trattamento, la tutela, la riservatezza e la diffusione dei dati raccolti per il calcolo delle prestazioni in applicazione dell’, e i relativi diritti di proprietà intellettuale. 3.   Le relazioni della Commissione di cui all’, paragrafo 4, sono messe a disposizione del pubblico e un riferimento a tali relazioni deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione può decidere di trasmettere periodicamente alle parti interessate altre informazioni generali, in particolare per via informatica. 4.   Gli obiettivi a livello dell’Unione di cui all’ e un riferimento ai piani di miglioramento delle prestazioni adottati, di cui al capo III, sono messi a disposizione del pubblico e vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 5.   Ai fornitori di dati ai quali si riferiscono direttamente informazioni e attività viene consentito l’accesso individuale ad informazioni specifiche come dati e statistiche convalidati.
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