Art. 17 · Revisione degli obiettivi

Art. 17

Revisione degli obiettivi

In vigore dal 3 mag 2013
Revisione degli obiettivi 1.   In conformità alla procedura di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004, la Commissione può decidere di rivedere gli obiettivi a livello dell’Unione, e/o può, su richiesta di uno Stato membro, permettere che uno o più obiettivi locali possano essere riveduti: a) quando sulla base della propria relazione di cui all’, paragrafo 4, dispone di elementi sostanziali che dimostrano che i dati, i presupposti e le motivazioni iniziali su cui si basa la fissazione degli obiettivi iniziali non sono più validi; oppure b) in conseguenza dell’applicazione di un dispositivo di allarme di cui all’; oppure c) a seguito di una decisione della Commissione in conformità all’, paragrafo 3, per quanto riguarda l’indicatore essenziale di prestazioni di cui al punto 4.1, lettera b), della parte 1 dell’allegato I. 2.   Una revisione degli obiettivi a livello dell’Unione può portare a una modifica dei piani di miglioramento delle prestazioni esistenti. In tal caso la Commissione può decidere una opportuna correzione del calendario che figura ai capi II e III del presente regolamento.
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