Art. 15 · Valutazione di piani e obiettivi di prestazione riveduti e adozione di misure correttive

Art. 15

Valutazione di piani e obiettivi di prestazione riveduti e adozione di misure correttive

In vigore dal 3 mag 2013
Valutazione di piani e obiettivi di prestazione riveduti e adozione di misure correttive 1.   La Commissione valuta ciascun piano di miglioramento delle prestazioni riveduto, o parte di esso, e i suoi obiettivi prestazionali sulla base dei criteri stabiliti all’allegato IV. 2.   Quando la Commissione constata che un piano di miglioramento delle prestazioni, o parte di esso, e i suoi obiettivi prestazionali sono coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione e vi contribuiscono in modo adeguato e sono coerenti con tutti i criteri stabiliti all’allegato IV, ne informa lo(gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) entro cinque mesi dal ricevimento del piano di miglioramento delle prestazioni riveduto. 3.   Quando la Commissione constata che un piano di miglioramento delle prestazioni riveduto, o parte di esso, e alcuni o tutti i suoi obiettivi prestazionali non sono ancora coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione e non contribuiscono in modo adeguato a tali obiettivi e/o non sono coerenti con uno o più criteri stabiliti all’allegato IV, la Commissione, entro cinque mesi dal ricevimento del piano di miglioramento delle prestazioni riveduto, o di parte di esso, e in conformità alla procedura di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004, decide che lo(gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) devono adottare delle misure correttive. 4.   Tale decisione precisa, alla luce dei criteri stabiliti all’allegato IV, quale parte del piano e quale(i) obiettivo(i) devono essere riveduti e le motivazioni alla base della valutazione della Commissione. Essa può stabilire il livello di prestazione atteso per tali obiettivi al fine di consentire allo(gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) di adottare le opportune misure correttive e/o può contenere suggerimenti relativi alle suddette misure correttive. 5.   Entro due mesi dalla decisione della Commissione, le misure correttive adottate dallo(gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) sono comunicate alla Commissione, assieme agli elementi che ne dimostrano la coerenza con la decisione della Commissione.
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