Art. 14 · Valutazione e revisione di piani e obiettivi di prestazione

Art. 14

Valutazione e revisione di piani e obiettivi di prestazione

In vigore dal 3 mag 2013
Valutazione e revisione di piani e obiettivi di prestazione 1.   La Commissione valuta i piani di miglioramento delle prestazioni, i loro obiettivi e in particolare la loro coerenza con e l’adeguatezza del loro contributo agli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, nonché con i criteri stabiliti all’allegato IV, tenendo conto degli sviluppi del contesto che possono essersi verificati tra la data di adozione degli obiettivi a livello dell’Unione e la data di valutazione del piano di miglioramento delle prestazioni. Se vengono fissati obiettivi a livello locale, senza fare riferimento a un obiettivo prestazionale a livello dell’Unione, la valutazione si basa sui criteri stabiliti all’allegato IV. 2.   Quando la Commissione constata che un piano di miglioramento delle prestazioni, o parte di esso, e i suoi obiettivi sono coerenti con e contribuiscono in modo adeguato agli obiettivi a livello dell’Unione e sono coerenti con tutti i criteri di cui all’allegato IV, ne informa lo(gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) entro cinque mesi dal ricevimento del piano di miglioramento delle prestazioni. 3.   Quando la Commissione constata che un piano di miglioramento delle prestazioni, o parte di esso, e alcuni o tutti i suoi obiettivi non sono coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione e non contribuiscono in modo adeguato a tali obiettivi e/o non sono coerenti con uno o più criteri stabiliti all’allegato IV, entro cinque mesi dal ricevimento del piano di miglioramento delle prestazioni e in conformità alla procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, rivolge una raccomandazione allo(gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) affinché adotti un piano di miglioramento delle prestazioni, o parte di esso, e/o obiettivo(i) riveduti. Tale raccomandazione viene effettuata previa consultazione dello(gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e in essa si precisano quali parti del piano di miglioramento delle prestazioni e/o del/gli obiettivo(i) sono da rivedere, nonché i motivi alla base della valutazione della Commissione. 4.   In questo caso, lo(gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) adotta(no) un piano di miglioramento delle prestazioni riveduto, tenendo conto delle osservazioni della Commissione, assieme alle misure appropriate per conseguire tali obiettivi e li comunica alla Commissione entro quattro mesi dalla notifica della raccomandazione.
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